Art. 14. 1. Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di sperma proveniente da altro Stato membro, il Ministro della sanita' con propria ordinanza, puo' adottare le seguenti misure: a) divieto o limitazione temporanei alla introduzione di sperma proveniente dalle zone del territorio del Paese speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica; b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione dello sperma dall'intero territorio del Paese speditore, qualora la malattia epizootica assuma carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali. 2. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie, di cui al comma 1, nonche' le misure di lotta adottate segnalandone altresi' immediatamente la scomparsa. 3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, qualora una malattia contagiosa degli animali suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o, qualora lo giustifichino altri motivi di polizia veterinaria, il Ministro della sanita' vieta, con propria ordinanza, l'importazione di sperma di animali della specie bovina in provenienza diretta o indiretta dal Paese terzo interessato o da una parte del territorio di quest'ultimo. 4. Le misure adottate in applicazione dei commi 1 e 3, e la loro revoca, sono comunicate immediatamente dal Ministero della sanita' agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee con l'indicazione dei motivi. 5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal Paese terzo interessato e' subordinata ad autorizzazione della Comunita' economica europea.