Art. 14. 
   1. Qualora  vi  sia  pericolo  della  propagazione  in  Italia  di
malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio  di
sperma proveniente da altro Stato membro, il Ministro  della  sanita'
con propria ordinanza, puo' adottare le seguenti misure: 
     a) divieto o limitazione temporanei alla introduzione di  sperma
proveniente dalle zone del territorio del Paese speditore in  cui  la
malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica; 
     b)  divieto  o  limitazione  temporanei  all'introduzione  dello
sperma  dall'intero  territorio  del  Paese  speditore,  qualora   la
malattia epizootica assuma carattere estensivo o nel caso di comparsa
di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali. 
   2. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente  agli  Stati
membri ed alla Commissione delle Comunita' europee  l'insorgenza  sul
territorio nazionale delle malattie, di cui al comma  1,  nonche'  le
misure di lotta  adottate  segnalandone  altresi'  immediatamente  la
scomparsa. 
   3. Fatte salve le disposizioni di cui agli  articoli  7,  8  e  9,
qualora una malattia contagiosa degli animali suscettibile di  essere
propagata dallo sperma o di  compromettere  lo  stato  sanitario  del
patrimonio zootecnico nazionale si manifesti  o  si  propaghi  in  un
Paese terzo o, qualora  lo  giustifichino  altri  motivi  di  polizia
veterinaria, il Ministro della sanita' vieta, con propria  ordinanza,
l'importazione  di  sperma  di  animali  della   specie   bovina   in
provenienza diretta o indiretta dal Paese terzo interessato o da  una
parte del territorio di quest'ultimo. 
   4. Le misure adottate in applicazione dei commi 1 e 3, e  la  loro
revoca, sono comunicate immediatamente dal  Ministero  della  sanita'
agli altri Stati membri ed alla Commissione delle  Comunita'  europee
con l'indicazione dei motivi. 
   5. La ripresa delle importazioni in provenienza  dal  Paese  terzo
interessato  e'  subordinata  ad   autorizzazione   della   Comunita'
economica europea.