Art. 15. 1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunita' europee possono procedere, in collaborazione con le autorita' competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento. 2. Il Ministro della sanita' adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione delle Comunita' europee.