Art. 15. 
   1. Esperti veterinari della Commissione  delle  Comunita'  europee
possono procedere, in collaborazione con le autorita'  competenti,  a
controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme  delle
disposizioni del presente regolamento. 
   2. Il  Ministro  della  sanita'  adotta  le  misure  eventualmente
necessarie,  per  tener  conto  dei  risultati  di   tale   controllo
comunicatigli dalla Commissione delle Comunita' europee.