Art. 16. 
   1. Fino alla data di  entrata  in  vigore  delle  decisioni  della
Comunita' economica europea previste dagli articoli 7, 8  e  9,  alle
importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si  applicano  condizioni
piu' favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione  dell'allegato
A - capitolo II.