Art. 17. 
   1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1 marzo 1992 
                                COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992 
  Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 12