Art. 7. 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita soltanto quando il Paese di origine e' compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione delle Comunita' europee; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita', previa pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. 2. L'importazione e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' ai sensi delle vigenti disposizioni.