Art. 7. 
   1. L'importazione di sperma di  animali  della  specie  bovina  da
Paesi terzi e' consentita soltanto quando  il  Paese  di  origine  e'
compreso in un elenco predisposto ed eventualmente  modificato  dalla
Commissione delle Comunita' europee; l'elenco e le sue  modificazioni
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  a
cura  del  Ministero  della  sanita',  previa   pubblicazione   nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. 
   2. L'importazione e' subordinata  alla  preventiva  autorizzazione
del Ministero della sanita' ai sensi delle vigenti disposizioni.