Art. 9. 
   1. Lo sperma deve provenire da animali che,  immediatamente  prima
della  raccolta,  abbiano  soggiornato  per  almeno  sei   mesi   nel
territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art.  7,
comma 1. 
   2. L'importazione e' subordinata, inoltre, alla condizione che  lo
sperma risponda  alle  norme  di  polizia  sanitaria  adottate  dalla
Comunita' economica europea. 
   3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 3.