Art. 9. 1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1. 2. L'importazione e' subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunita' economica europea. 3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 3.