ART. 10.
              Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro  centottanta  giorni  dalla  data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5,
piani  di   protezione   dell'ambiente,   di   decontaminazione,   di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a)  il  censimento  dei  siti  interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano  o  abbiano  utilizzato
amianto  nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese
che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c)  la  predisposizione  di  programmi  per  dismettere   l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d)  l'individuazione  dei  siti  che  devono  essere  utilizzati  per
l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo  delle  condizioni  di  salubrita'  ambientale  e  di
sicurezza  del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo  derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h)  la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il  rilascio  di  titoli  di  abilitazione  per  gli  addetti  alle
attivita'  di  rimozione  e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza  di  tali
corsi;
i)  l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie alle unita' sanitarie
locali per  la  dotazione  della  strumentazione  necessaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  previste dalla presente
legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti  materiali  o
prodotti  contenenti  amianto  libero  o  in  matrice  friabile,  con
priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1  devono  armonizzarsi  con  i  piani  di
organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
successive modificazioni e integrazioni.
4.  Qualora  le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo  e'  adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro  dell'ambiente,
entro  novanta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
 
          Nota all'art. 10:
          -  Per  il  titolo  del  D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota
          all'art. 5.