ART. 12.
                       Rimozione dell'amianto
                       e tutela dell'ambiente
1.  Le  unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli  edifici  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,   lettera   l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli
uffici tecnici degli enti locali.
2.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  sono  stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento  degli  edifici,  nonche'
alla   pianificazione   e  alla  programmazione  delle  attivita'  di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da  seguire
nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi   in  cui  i  risultati  del  processo  diagnostico  la  rendano
necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
dispongono   la  rimozione  dei  materiali  contenenti  amianto,  sia
floccato che in  matrice  friabile.  Il  costo  delle  operazioni  di
rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4.  Le  imprese  che  operano  per  lo  smaltimento  e  la  rimozione
dell'amianto  e  per  la  bonifica  delle  aree  interessate  debbono
iscriversi  a  una  speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10
del  decreto-legge  31  agosto   1987,   n.   361,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n. 441. Il Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  stabilisce  con  proprio  decreto da
emanare entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  i  requisiti,  i  termini,  le modalita' e i
diritti di iscrizione. Le imprese  di  cui  al  presente  comma  sono
tenute  ad  assumere,  in  via prioritaria, il personale gia' addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unita' sanitarie locali e'  istituito  un  registro  nel
quale  e'  indicata  la  localizzazione  dell'amianto  floccato  o in
matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati  relativi  alla
presenza   dei  materiali  di  cui  al  presente  comma.  Le  imprese
incaricate di eseguire lavori  di  manutenzione  negli  edifici  sono
tenute   ad   acquisire,   presso  le  unita'  sanitarie  locali,  le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per  gli
addetti.  Le  unita'  sanitarie locali comunicano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati,  ai  fini
del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6.  I  rifiuti  di  amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.   915,   in   base   alle
caratteristiche  fisiche che ne determinano la pericolosita', come la
friabilita' e la densita'.
 
          Note all'art. 12:
          -  Il  testo  dell'art.  10 del D.L. 361/1987 (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti)  e'  il
          seguente:
          "Art.  10.  -  1.  E' istituito con sede in Roma, presso il
          Ministero dell'ambiente,  l'albo  nazionale  delle  imprese
          esercenti  servizi  di  smaltimento dei rifiuti nelle varie
          fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese  che,  a
          qualsiasi  titolo,  intendono svolgere una o piu' attivita'
          previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale e'
          articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  del
          capoluogo  di  regione,  che provvedono alla raccolta delle
          domande di iscrizione  delle  imprese  interessate  e  alla
          trasmissione  delle  stesse all'albo nazionale. Con decreto
          del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi  entro
          sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, sono definite  le  modalita'  organizzative  e  di
          funzionamento  e  stabiliti  i  requisiti,  i  termini,  le
          modalita' e i diritti di iscrizione.
          2.  A  partire  dalla  data   di   effettiva   operativita'
          dell'albo,  fissata con decreto del Ministro dell'ambiente,
          l'iscrizione allo stesso e' condizione  necessaria  per  il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n. 915.  Per  le  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          trasporto  dei  rifiuti,  l'iscrizione all'albo sostituisce
          l'autorizzazionedi cui al citato art.  6,  lettera  d).  Le
          relative  garanzie finanziarie sono prestate a favore dello
          Stato secondo modalita' stabilite con decreto del  Ministro
          dell'ambiente.
          3.  Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di
          personale comandato da amministrazioni dello Stato ed  enti
          pubblici,   secondo   criteri  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente.
          4.  All'onere  derivante  dall'istituzione   dell'albo   si
          provvede  mediante  riduzione  del cap. 1142 dello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente per  l'anno  1987  e
          dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
          -  Il  testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 gia' citato
          e' il seguente:
          Art. 2 (Classificazione rifiuti). - Per rifiuto si  intende
          qualsiasi  sostanza od oggetto derivante da attivita' umane
          o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
          Ai sensi del presente decreto i rifiuti  sono  classificati
          in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
          Sono rifiuti urbani:
          1)  i  residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o
          da altri insediamenti civili in genere;
          2) i rifiuti ingombranti, quali beni di  consumo  durevoli,
          di  arredamento,  di  impiego  domestico,  di  uso  comune,
          provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in
          genere;
          3)  i  rifiuti  di  qualunque natura o provenienza giacenti
          sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree  pri-
          vate,  comunque  soggette  ad  uso pubblico o sulle spiagge
          marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
          Sono rifiuti speciali:
          1) i residui derivanti da lavorazioni  industriali;  quelli
          derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e
          di  servizi  che,  per  quantita'  o  qualita',  non  siano
          dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
          2) i rifiuti provenienti  da  ospedali,  case  di  cura  ed
          affini, non assimilabili a quelli urbani;
          3)  i  materiali  provenienti da demolizioni, costruzioni e
          scavi; i macchinari e  le  apparecchiature  deteriorati  ed
          obsoleti;
          4)  i  veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
          parti;
          5) i residui dell'attivita' di trattamento  dei  rifiuti  e
          quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
          Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono
          contaminati   dalle   sostanze  elencate  nell'allegato  al
          presente   decreto,   inclusi   i    policlorodifenili    e
          policlorotrifenili  e  loro  miscele,  in  quantita' e/o in
          concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute
          e l'ambiente.
          Resta salva la normativa  dettata  dalla  legge  10  maggio
          1976,   n.  319,  e  successive  modificazioni  e  relative
          prescrizioni tecniche, per quanto  concerne  la  disciplina
          dello  smaltimento  nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo
          dei liquami e dei fanghi, di cui all'art.  2,  lettera  e),
          punti  2  e  3,  della  citata legge, purche' non tossici e
          nocivi ai sensi del presente decreto.
          Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
          a) ai rifiuti  radioattivi  disciplinati  dalle  norme  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
          b) ai rifiuti  risultanti  dalla  prospezione,  estrazione,
          trattamento   ed   ammasso  di  risorse  minerali  e  dallo
          sfruttamento delle cave;
          c) alle carogne ed ai seguenti  rifiuti  agricoli:  materie
          fecali   ed   altre   sostanze   utilizzate  nell'attivita'
          agricola;
          d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10  maggio  1976,
          n. 319, e successive modificazioni;
          e)  alle  emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di
          cui alla legge 13 giugno 1966, n. 615, ed ai regolamenti di
          esecuzione;
          f) agli esplosivi".