ART. 9.
               Controllo sulle dispersioni causate dai
             processi di lavorazione e sulle operazioni
                      di smaltimento e bonifica
1.  Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni,  alle  prov-
ince  autonome  di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali
nel cui ambito di competenza  sono  situati  gli  stabilimenti  o  si
svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a)  i  tipi  e  i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i  dati
anagrafici  degli  addetti,  il  carattere  e  la  durata  delle loro
attivita'  e  le  esposizioni  dell'amianto  alle  quali  sono  stati
sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2.  Le  unita'  sanitarie  locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  predispongono
relazioni  annuali  sulle  condizioni  dei  lavoratori  esposti,  che
trasmettono alle competenti regioni e province autonome di  Trento  e
di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma  1  deve  riferirisi  anche  alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.