ART. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica; b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanita'. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.