Art. 10 (Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali) 1. L'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali: a) analizza le normative fiscali dei diversi Stati riconosciuti dalla Repubblica italiana, anche ai fini di adeguare l'ordinamento tributario interno alle esigenze del diritto tributario internazionale e di contrastare le diverse forme di abusi ed evasioni internazionali; gestisce lo scambio di informazioni a livello comunitario e con i Paesi extracomunitari; b) promuove ed assicura la partecipazione attiva dell'Amministrazione finanziaria italiana negli organismi comunitari ed internazionali che si occupano di materie economico-tributarie; a tal fine si avvale anche di apporti scientifici esterni gratuiti, si collega con istituzioni universitarie o di ricerca, organizza o partecipa a convegni o seminari di studi ed attiva, infine, specifici gruppi di studio, anche a carattere permanente, per l'elaborazione di proposte e contributi nelle diverse sedi comunitarie ed internazionali; c) partecipa all'attivita' di formazione della normativa comunitaria in materia fiscale; assiste il Ministro delle finanze, quando questi partecipa personalmente, oppure interviene a mezzo di propri funzionari, in sua rappresentanza od in quella dell'Amministrazione, alle riunioni ed agli incontri finalizzati a definire la formazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia fiscale, avvalendosi, ove occorra, di rappresentanti dei dipartimenti o degli altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; attiva, a questo fine, forme di coordinamento e di interazione fra tutte le strutture, anche militari, dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni ed istituzioni pubbliche; consulta, se opportuno, associazioni professionali o rappresentanti delle categorie economico-produttive e, in generale, le parti sociali interessate alla fiscalita' comunitaria; svolge attivita' connesse con la trasposizione del diritto fiscale comunitario nel diritto interno; vigila sull'applicazione del diritto fiscale comunitario e segue le relative controversie; d) cura i rapporti in materia tributaria con i Paesi extracomunitari, con le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni fiscali estere; tratta gli affari riguardanti la formazione e la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi e gli abusi fiscali; cura gli aspetti fiscali dei trattati e degli accordi internazionali; e) esercita funzioni di coordinamento fra tutti i settori dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attivita' di cooperazione amministrativa con gli organismi della Comunita' economica europea e con i Paesi comunitari, nonche' con i Paesi extracomunitari; a tali fini, cura la corrispondenza ed ogni genere di rapporto con le Autorita' dei Paesi terzi, nonche' con i competenti uffici del Consiglio e della Commissione della Comunita' economica europea e con le Autorita' centrali dei Paesi comunitari incaricate delle funzioni e delle attivita' di cooperazione amministrativa e di quelle con questa collegate o connesse; f) in collegamento con gli altri uffici posti alle dipendenze del segretario generale, formula proposte di adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria, del loro assetto interno e delle modalita' di svolgimento delle relative attivita', alle esigenze connesse con le evoluzioni del diritto tributario comunitario ed internazionale ed alle necessita' operative richieste dalla cooperazione ed interazione con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi; g) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.