Art. 10 
(Ufficio per gli studi di  diritto  tributario  comparato  e  per  le
                      relazioni internazionali) 
 1. L'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per  le
relazioni internazionali: 
 a) analizza le normative  fiscali  dei  diversi  Stati  riconosciuti
dalla Repubblica italiana, anche ai fini  di  adeguare  l'ordinamento
tributario   interno   alle   esigenze   del    diritto    tributario
internazionale e di contrastare le diverse forme di abusi ed evasioni
internazionali;  gestisce  lo  scambio  di  informazioni  a   livello
comunitario e con i Paesi extracomunitari; 
 b)    promuove    ed    assicura    la     partecipazione     attiva
dell'Amministrazione finanziaria italiana negli organismi  comunitari
ed internazionali che si occupano di materie economico-tributarie;  a
tal fine si avvale anche di apporti scientifici esterni gratuiti,  si
collega con istituzioni  universitarie  o  di  ricerca,  organizza  o
partecipa a convegni o seminari di studi ed attiva, infine, specifici
gruppi di studio, anche a carattere permanente, per l'elaborazione di
proposte   e   contributi   nelle   diverse   sedi   comunitarie   ed
internazionali; 
 c) partecipa all'attivita' di formazione della normativa comunitaria
in materia fiscale; assiste il Ministro delle finanze, quando  questi
partecipa  personalmente,  oppure  interviene  a  mezzo   di   propri
funzionari, in sua rappresentanza od in quella  dell'Amministrazione,
alle riunioni ed agli incontri finalizzati a definire  la  formazione
delle direttive e dei  regolamenti  comunitari  in  materia  fiscale,
avvalendosi, ove occorra, di rappresentanti dei dipartimenti o  degli
altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; attiva, a questo fine,
forme di coordinamento e di interazione fra tutte le strutture, anche
militari, dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni
ed  istituzioni  pubbliche;  consulta,  se  opportuno,   associazioni
professionali o rappresentanti delle  categorie  economico-produttive
e,  in  generale,  le  parti  sociali  interessate  alla   fiscalita'
comunitaria; svolge  attivita'  connesse  con  la  trasposizione  del
diritto   fiscale   comunitario   nel   diritto    interno;    vigila
sull'applicazione del diritto fiscale comunitario e segue le relative
controversie; 
 d)  cura  i   rapporti   in   materia   tributaria   con   i   Paesi
extracomunitari,  con  le  organizzazioni  internazionali  e  con  le
Amministrazioni fiscali estere;  tratta  gli  affari  riguardanti  la
formazione e la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi  e  gli  abusi
fiscali; cura gli  aspetti  fiscali  dei  trattati  e  degli  accordi
internazionali; 
 e)  esercita  funzioni  di  coordinamento  fra   tutti   i   settori
dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attivita' di
cooperazione  amministrativa  con  gli  organismi   della   Comunita'
economica europea e con i  Paesi  comunitari,  nonche'  con  i  Paesi
extracomunitari; a tali fini, cura la corrispondenza ed  ogni  genere
di  rapporto  con  le  Autorita'  dei  Paesi  terzi,  nonche'  con  i
competenti uffici del Consiglio e della Commissione  della  Comunita'
economica europea e con le Autorita' centrali  dei  Paesi  comunitari
incaricate  delle  funzioni  e  delle   attivita'   di   cooperazione
amministrativa e di quelle con questa collegate o connesse; 
 f) in collegamento con gli altri uffici posti  alle  dipendenze  del
segretario generale, formula proposte di adeguamento delle  strutture
centrali e periferiche  dell'Amministrazione  finanziaria,  del  loro
assetto interno e  delle  modalita'  di  svolgimento  delle  relative
attivita', alle esigenze  connesse  con  le  evoluzioni  del  diritto
tributario comunitario ed internazionale ed alle necessita' operative
richieste dalla cooperazione ed interazione  con  le  Amministrazioni
fiscali degli altri Paesi; 
 g) adotta i  provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  di  quanto
stabilito dal presente articolo.