Art. 11 (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica) 1. L'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica: a) programma lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sulla base del principio di integrazione dei sottosistemi dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali, definendone le modalita' di realizzazione, nonche' dei sistemi informativi della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di assicurare il massimo grado di efficienza all'operativita' dell'Amministrazione e all'interscambio delle informazioni con le amministrazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private collegati o connessi al sistema stesso, anche in relazione alle prestazioni di servizi ai cittadini aventi rilevanza ai fini fiscali; b) controlla che le attivita' informatiche dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza, nonche' degli altri uffici centrali vengano svolte e si evolvano in modo coordinato, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; in collegamento con l'ufficio di cui all'articolo 8, svolge l'analisi dei costi del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, comparati con i risultati delle rispettive attivita'; c) controlla che gli strumenti informatici siano tra loro compatibili e rispondano agli standards definiti per la pubblica amministrazione, onde assicurare un facile scambio di informazioni ed accesso a banche dati; d) svolge le funzioni previste dalle istruzioni impartite dal Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1989, e finalizzate alla promozione, al coordinamento ed all'integrazione del complesso delle iniziative informatiche della pubblica amministrazione centrale e periferica; e) definisce, d'intesa con la Scuola centrale tributaria, criteri e metodologie per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento della qualificazione informatica del personale, coordinando le proposte dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza, nonche' degli altri uffici centrali; f) promuove, anche ai fini indicati alla lettera a), le necessarie iniziative per l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria con quelli di altre pubbliche amministrazioni nazionali ed estere, favorendo gli interscambi tra banche dati e controllandone la coerenza con i criteri e gli obiettivi prefissati, nonche' il rispetto degli standards di realizzazione nazionali ed europei; g) valuta le proposte di automazione dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali e, sentito il comitato di cui all'articolo 52, ne approva la realizzazione, stabilendo la priorita' degli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle disponibilita' finanziarie previste in bilancio.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 4 del D.P.C.M. 15 febbraio 1989 (Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: "Art. 4. - 1. In relazione agli obiettivi di cui al secondo comma del precedente art. 1 le amministrazioni pubbliche approvano secondo i rispettivi ordinamenti un programma triennale di automazione. Entro il 31 ottobre 1989, nei limiti e con le modalita' che saranno precisate con successivi atti, i programmi sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento generale dei sistemi informativi pubblici e della verifica della conformita' agli obiettivi. I programmi di automazione sono aggiornati annualmente e comunicati entro il 30 giugno con le modalita' di cui al precedente comma. Dal programma e dagli aggiornamenti sono esclusi i progetti concernenti iniziative di carattere segreto. 2. I programmi comprendono: la descrizione degli obiettivi che s'intendono perseguire con l'automazione, in rapporto al profilo normativo, funzionale ed organizzativo dell'amministrazione, con specifico riferimento ai costi-benefici non solo economici ma anche di efficienza e/o di servizio alla collettivita'; la descrizione dei progetti di automazione gia' realizzati o in fase di attivazione, con indicazione dei vincoli normativi, organizzativi, finanziari o di altro ordine che ne hanno ritardato la realizzazione o limitato i risultati rispetto agli obiettivi e delle iniziative assunte per la rimozione dei vincoli medesimi; i principi di base, l'architettura generale dei singoli progetti di automazione da realizzare e/o da razionalizzare, gli interscambi e i collegamenti da attivare ai fini di una migliore ed economica utilizzazione dei sistemi, le procedure da automatizzare, le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, i volumi di lavoro, i tempi e le modalita' di realizzazione; le modifiche da apportare alla organizzazione ed alle pro- cedure per effetto dell'attivazione di sistemi informatici; le modalita' di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; le indicazioni sull'organizzazione del personale tecnico nella fase di avvio dei progetti ed in fase di regime, nonche' le linee di politica di reclutamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori e del personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di automazione. 3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 3 e qualora gli ordinamenti non prevedano una specifica unita' operativa, presso ciascuna amministrazione pubblica e' nominato un responsabile del programma e degli aggiornamenti, nonche' della realizzazione dei relativi progetti nei tempi e con le modalita' previste".