Art. 11 
(Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di
                            informatica) 
 1.  L'ufficio  per  la  programmazione  ed  il  coordinamento  delle
attivita' di informatica: 
 a)    programma    lo    sviluppo    del     sistema     informativo
dell'Amministrazione  finanziaria  sulla  base   del   principio   di
integrazione  dei  sottosistemi  dei  dipartimenti,  della  direzione
generale degli affari generali e del personale e degli  altri  uffici
centrali, definendone le  modalita'  di  realizzazione,  nonche'  dei
sistemi informativi della Guardia di finanza  e  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, al  fine  di  assicurare  il  massimo
grado   di   efficienza   all'operativita'   dell'Amministrazione   e
all'interscambio delle informazioni con le amministrazioni,  enti  ed
istituzioni pubbliche e  private  collegati  o  connessi  al  sistema
stesso, anche in relazione alle prestazioni di servizi  ai  cittadini
aventi rilevanza ai fini fiscali; 
 b) controlla che le attivita' informatiche dei  dipartimenti,  della
direzione generale degli  affari  generali  e  del  personale,  della
Guardia di finanza,  nonche'  degli  altri  uffici  centrali  vengano
svolte e si evolvano  in  modo  coordinato,  al  fine  di  assicurare
l'armonico  sviluppo  del  sistema  informativo  dell'Amministrazione
finanziaria; in collegamento con l'ufficio  di  cui  all'articolo  8,
svolge    l'analisi    dei    costi    del    sistema     informativo
dell'Amministrazione finanziaria, comparati  con  i  risultati  delle
rispettive attivita'; 
 c)  controlla  che  gli  strumenti  informatici   siano   tra   loro
compatibili e rispondano agli  standards  definiti  per  la  pubblica
amministrazione, onde assicurare un facile scambio di informazioni ed
accesso a banche dati; 
 d) svolge  le  funzioni  previste  dalle  istruzioni  impartite  dal
Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo  4
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  15  febbraio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  58  del  10  marzo  1989,  e  finalizzate  alla  promozione,   al
coordinamento ed  all'integrazione  del  complesso  delle  iniziative
informatiche della pubblica amministrazione centrale e periferica; 
 e) definisce, d'intesa con la Scuola centrale tributaria, criteri  e
metodologie per il  reclutamento,  la  formazione  e  l'aggiornamento
della  qualificazione  informatica  del  personale,  coordinando   le
proposte dei dipartimenti,  della  direzione  generale  degli  affari
generali e del personale, della Guardia  di  finanza,  nonche'  degli
altri uffici centrali; 
 f) promuove, anche ai fini indicati alla lettera a),  le  necessarie
iniziative    per    l'integrazione    del    sistema     informativo
dell'Amministrazione  finanziaria  con  quelli  di  altre   pubbliche
amministrazioni nazionali ed estere, favorendo  gli  interscambi  tra
banche dati  e  controllandone  la  coerenza  con  i  criteri  e  gli
obiettivi  prefissati,  nonche'  il  rispetto  degli   standards   di
realizzazione nazionali ed europei; 
 g)  valuta  le  proposte  di  automazione  dei  dipartimenti,  della
direzione generale degli affari generali  e  del  personale  e  degli
altri uffici centrali e, sentito il comitato di cui all'articolo  52,
ne approva la realizzazione, stabilendo la priorita' degli  obiettivi
da conseguire, anche in  funzione  delle  disponibilita'  finanziarie
previste in bilancio. 
 
          Nota all'art. 11:
          - Il testo  dell'art.  4  del  D.P.C.M.  15  febbraio  1989
          (Coordinamento  delle  iniziative  e  pianificazioni  degli
          investimenti    in    materia    di    automazione    nelle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
          "Art.  4.  -    1.  In  relazione  agli obiettivi di cui al
          secondo comma del  precedente  art.  1  le  amministrazioni
          pubbliche  approvano  secondo  i  rispettivi ordinamenti un
          programma triennale di automazione.
          Entro il 31 ottobre 1989, nei limiti e con le modalita' che
          saranno precisate con successivi  atti,  i  programmi  sono
          comunicati  al Dipartimento della funzione pubblica ai fini
          del coordinamento generale dei sistemi informativi pubblici
          e della verifica della conformita' agli obiettivi.
          I programmi di automazione sono  aggiornati  annualmente  e
          comunicati  entro  il  30 giugno con le modalita' di cui al
          precedente comma.
          Dal programma e dagli aggiornamenti sono esclusi i progetti
          concernenti iniziative di carattere segreto.
           2. I programmi comprendono:
          la descrizione degli obiettivi che  s'intendono  perseguire
          con   l'automazione,  in  rapporto  al  profilo  normativo,
          funzionale  ed  organizzativo   dell'amministrazione,   con
          specifico  riferimento ai costi-benefici non solo economici
          ma anche di efficienza e/o di servizio alla collettivita';
          la descrizione dei progetti di automazione gia'  realizzati
          o  in  fase  di  attivazione,  con  indicazione dei vincoli
          normativi, organizzativi, finanziari o di altro ordine  che
          ne  hanno ritardato la realizzazione o limitato i risultati
          rispetto agli obiettivi e delle iniziative assunte  per  la
          rimozione dei vincoli medesimi;
          i  principi  di  base,  l'architettura generale dei singoli
          progetti   di   automazione   da    realizzare    e/o    da
          razionalizzare,   gli   interscambi  e  i  collegamenti  da
          attivare ai fini di una migliore ed economica utilizzazione
          dei sistemi, le  procedure  da  automatizzare,  le  risorse
          umane,  tecnologiche  e finanziarie necessarie, i volumi di
          lavoro, i tempi e le modalita' di realizzazione;
          le modifiche da apportare alla organizzazione ed alle  pro-
          cedure per effetto dell'attivazione di sistemi informatici;
          le modalita' di informazione alle organizzazioni sindacali,
          ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13;
          le indicazioni sull'organizzazione  del  personale  tecnico
          nella  fase  di  avvio  dei  progetti ed in fase di regime,
          nonche' le linee di politica di reclutamento  di  personale
          specialistico  e  di  formazione  degli  utilizzatori e del
          personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di
          automazione.
           3.  Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente
          art.  3  e  qualora  gli  ordinamenti  non  prevedano   una
          specifica unita' operativa, presso ciascuna amministrazione
          pubblica  e' nominato un responsabile del programma e degli
          aggiornamenti, nonche'  della  realizzazione  dei  relativi
          progetti nei tempi e con le modalita' previste".