Art. 7 
(Ufficio per l'elaborazione di studi  di  politica  tributaria  e  di
                          analisi fiscale) 
 1. L'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di
analisi fiscale: 
 a)  esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collegamento diretto con gli
altri  uffici  del  sistema  statistico  nazionale  e   coordina   le
elaborazioni statistiche e le rilevazioni sistematiche effettuate dai
dipartimenti, dalla direzione generale degli affari  generali  e  del
personale  e  dagli  altri  uffici  centrali  di  cui   al   presente
regolamento; 
 b) analizza le relazioni fra la politica tributaria e la politica di
bilancio e definisce gli  elementi  di  valutazione  in  ordine  agli
effetti di gettito ed economico-sociali  conseguenti  ad  ipotesi  di
intervento legislativo in materia fiscale; 
 c) segue l'andamento dei livelli reddituali delle diverse  categorie
di contribuenti; svolge ed acquisisce  analisi  per  l'individuazione
degli elementi informativi necessari alla  definizione  di  parametri
utili per valutare la capacita' contributiva; 
 d) conduce studi  sull'andamento  delle  variabili  economiche  piu'
rilevanti della politica tributaria; 
 e) effettua ed  acquisisce  analisi  e  comparazioni  sugli  effetti
macroeconomici delle politiche fiscali; 
 f) provvede ad effettuare indagini  sui  livelli  qualitativi  delle
politiche fiscali adottate e definisce le linee di indirizzo  per  la
programmazione   dell'attivita'   di   controllo   e   di   contrasto
all'evasione fiscale e contributiva; 
 g)  analizza  le  relazioni  fra  politica  tributaria  e   politica
ambientale, anche ai fini del coordinamento delle attivita' svolte in
tale materia dai dipartimenti; 
 h) provvede  agli  adempimenti  necessari  alla  costituzione  e  al
funzionamento dell'Osservatorio sulle entrate, costituito con decreto
del Ministro delle finanze 7 maggio 1991, pubblicato nel  supplemento
straordinario numero 2 del Bollettino ufficiale del  Ministero  delle
finanze del mese di marzo 1992. 
 
          Nota all'art. 7:
          - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n.  322/1989  (Norme  sul
          sistema   statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e' il seguente:
          "Art.  6  (Compiti  degli  uffici di statistica). -  1. Gli
          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,
          oltre  agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li
          riguarda:
           a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione,
          la diffusione e l'archiviazione  dei  dati  statistici  che
          interessano  l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito
          del programma statistico nazionale;
           b)  forniscono  al  Sistema  statistico  nazionale  i dati
          informativi previsti  del  programma  statistico  nazionale
          relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in
          forma  individuale  ma  non  nominativa   ai   fini   della
          successiva elaborazione statistica;
           c)   collaborano   con   le   altre   amministrazioni  per
          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste   dal   progamma
          statistico nazionale;
           d)   contribuiscono   alla   promozione  e  allo  sviluppo
          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e
          delle raccolte di dati amministrativi.
           2.   Gli   uffici   attuano   l'interconnessione   ed   il
          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione
          di  appartenenza  con  il Sistema statistico nazionale. Per
          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          promuove,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine  di  assicurare  il  pieno rispetto dell'anonimato dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale.
           3. Per i  compiti  di  cui  al  comma  1,  gli  uffici  di
          statistica  hanno  accesso  a  tutti  i  dati statistici in
          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo
          eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di particolare
          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi
          possono   richiedere  all'amministrazione  di  appartenenza
          elaborazioni di dati necessarie alle  esigenze  statistiche
          previste dal programma statistico nazionale.
           4.   Per  esigenze  particolari,  connesse  a  determinate
          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico
          nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
          cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al
          Sistema, da parte degli uffici, di  categorie  di  dati  in
          forma  nominativa.  Sono  fatte  salve  le riserve previste
          dalla legge.
           5. In casi particolari, l'amministrazione o  gli  enti  di
          appartenenza  possono  individuare  ulteriori  categorie di
          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo
          di  riservatezza,  dandone comunicazione al comitato di cui
          all'art.  17.
           6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di
          ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione
          di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta".