Art. 7 (Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale) 1. L'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale: a) esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collegamento diretto con gli altri uffici del sistema statistico nazionale e coordina le elaborazioni statistiche e le rilevazioni sistematiche effettuate dai dipartimenti, dalla direzione generale degli affari generali e del personale e dagli altri uffici centrali di cui al presente regolamento; b) analizza le relazioni fra la politica tributaria e la politica di bilancio e definisce gli elementi di valutazione in ordine agli effetti di gettito ed economico-sociali conseguenti ad ipotesi di intervento legislativo in materia fiscale; c) segue l'andamento dei livelli reddituali delle diverse categorie di contribuenti; svolge ed acquisisce analisi per l'individuazione degli elementi informativi necessari alla definizione di parametri utili per valutare la capacita' contributiva; d) conduce studi sull'andamento delle variabili economiche piu' rilevanti della politica tributaria; e) effettua ed acquisisce analisi e comparazioni sugli effetti macroeconomici delle politiche fiscali; f) provvede ad effettuare indagini sui livelli qualitativi delle politiche fiscali adottate e definisce le linee di indirizzo per la programmazione dell'attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; g) analizza le relazioni fra politica tributaria e politica ambientale, anche ai fini del coordinamento delle attivita' svolte in tale materia dai dipartimenti; h) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento dell'Osservatorio sulle entrate, costituito con decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1991, pubblicato nel supplemento straordinario numero 2 del Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze del mese di marzo 1992.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e' il seguente: "Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal progamma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta".