Art. 7 
                Misure in materia di pubblico impiego 
 
  1. Resta ferma sino al  31  dicembre  1993  la  vigente  disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di  cui  alla  legge  29
marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi
accordi avranno effetto dal  1  gennaio  1994.  Per  l'anno  1993  al
personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una  somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale
disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121,  8  agosto  1990,  n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4  giugno  1985,
n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre  1990,  n.  287,  ed  al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche'
a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di  servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale. 
  2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi  per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate,  previsti  dall'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1992,  n.  216,  nonche'  quelli  previsti  dalla
medesima norma per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
  3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme  che  comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia  di  automatismi
stipendiali, sia  dell'attribuzione  di  trattamenti  economici,  per
progressione automatica  di  carriera,  corrispondenti  a  quelli  di
funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate. 
  4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione  ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  comunque
denominati, previsti dai singoli accordi  di  comparto,  non  possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti  di
bilancio per l'anno finanziario 1991. 
  5. Tutte le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed  emolumenti  di
qualsiasi genere, comprensivi,  per  disposizioni  di  legge  o  atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione  contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge  27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di
contingenza prevista per il settore privato o  che  siano,  comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita,  sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992. 
  6. Le indennita' di missione  e  di  trasferimento,  le  indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e  quelle  aventi  natura  di
rimborso spese, potranno  subire  variazioni  nei  limiti  del  tasso
programmato  di  inflazione  e  con  le  modalita'   previste   dalle
disposizioni in vigore. 
  7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  va
interpretato nel senso che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti
di  allineamento  stipendiale,  ancorche'  aventi  effetti  anteriori
all'11 luglio 1992. 
  8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, che  abbiano  provveduto  alla  definizione
delle piante organiche, possono indire concorsi di  reclutamento.  In
ogni caso per  l'anno  1993,  i  trasferimenti  e  le  assunzioni  di
personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione  di  quelle
consentite da specifiche  norme  legislative,  avvengono  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti  di
cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 
554. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di
un anno. Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette
piante organiche, possono comunque effettuare  assunzioni  nel  corso
dell'anno  1993  per  i  posti  messi  a  concorso  per  i  quali  le
graduatorie siano  state  approvate  dalle  commissioni  esaminatrici
entro il 31 dicembre 1992. 
  9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate  le  funzioni  di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita' di diagnosi o cura  e  cessa  dalla  responsabilita'  della
divisione o servizio di cui  e'  titolare  per  l'intero  periodo  di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore  sanitario  deve
essere basata sul  possesso  di  competenze  specifiche  nei  settori
igienico-sanitari.