Art. 7 Misure in materia di pubblico impiego 1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale. 2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' quelli previsti dalla medesima norma per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate. 4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991. 5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992. 6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore. 7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992. 8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992. 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.