Art. 13
                 Contratti di locazione di immobili
1.  Per  la  stipulazione  dei  contratti di locazione di immobili di
privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e  dell'Arma
dei  carabinieri,  il  nulla  osta  alla spesa da parte del Ministero
delle finanze - Direzione  generale  del  demanio  e'  richiesto  ove
l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.
2.  Per  il  pagamento  dei  fitti  di detti immobili, possono essere
autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari  delegati  di
cui all'art.1.