Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.)
(Veicoli qualificati mezzi d'opera)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e
all'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice sono determinate
dalle disposizioni dei commi seguenti.
2. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le
caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della
categoria N3, salvo quanto cosi' specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti
della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono
considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa
complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi complessivi;
non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli
autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della
massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due
assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi
deve essere non inferiore al 17,5%;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo
a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia a carico
che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun
asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (Piu' o Meno) 25%;
f) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un grado
di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3,0
rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le
sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni
rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem e tridem
tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi
comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In
ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare
moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo
interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si
definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con
esclusione di quelli direttivi, posti tra loro a distanza non
superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti
gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in
corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno
carico, a 250 mm;
i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad
80 km/h;
l) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del
differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel
caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della
scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla deve
rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della
stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello
eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva
dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene
assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non
inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della
prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o
della verifica, ivi prevista, del valore minimo della potenza
specifica.
3. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle
prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai
punti seguenti:
a) massa aderente minima: non inferiore al 28% della massa
massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40% della
massa massima del complesso di veicoli a 5 o piu' assi;
b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi non
deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a 5
o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non
per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono
essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate,
eccezionali o non per massa, destinati al trasporto di materiale o
attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di consentire
il traffico stradale in caso di neve o gelo. Devono rispondere a
tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di
cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del codice. Se eccezionali
per massa, essi devono altresi' soddisfare le prescrizioni stabilite
dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2).
5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e
valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i semirimorchi
della categoria O4, nonche' quelle indicate al comma 2, lettere a),
e), f), g) e h).
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere modificate
od integrate dal Ministro dei trasporti, in relazione a specifiche
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli mezzi d'opera.