Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.) 
                 (Veicoli qualificati mezzi d'opera) 
  1.  Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali   dei   veicoli
qualificati mezzi d'opera, di  cui  agli  articoli  10,  comma  16  e
all'articolo 54, comma 1, lettera  n)  del  codice  sono  determinate
dalle disposizioni dei commi seguenti. 
  2.  Gli  autoveicoli  isolati  devono   rispondere   a   tutte   le
caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli  della
categoria N3, salvo quanto cosi' specificato: 
    a) gli assi posti a distanza inferiore a  1,20  m,  agli  effetti
della valutazione  della  massa  ammissibile  sugli  stessi,  vengono
considerati come asse unico; 
    b) massa aderente  minima:  non  inferiore  al  60%  della  massa
complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi complessivi;
non  inferiore  al  50%  della  massa  complessiva  massima  per  gli
autoveicoli a quattro assi; 
    c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al  20%  della
massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso  di  due
assi direttivi il valore della massa gravante  su  ciascuno  di  essi
deve essere non inferiore al 17,5%; 
    d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo
a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t; 
    e) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia  a  carico
che a scarico: 10 cm con variazioni di carico  contenute  su  ciascun
asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (Piu' o Meno) 25%; 
    f) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un grado
di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno  pari  a  3,0
rispetto al carico di snervamento  del  materiale  impiegato  per  le
sospensioni stesse.  Tale  prescrizione,  per  le  sole  omologazioni
rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem e tridem
tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura  ivi
comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1Π gennaio  1996.  In
ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da  evitare
moti  anomali  delle  ruote  in  fase  di   frenatura   del   veicolo
interessato; 
    g) agli effetti di quanto disposto alle  lettere  e)  ed  f),  si
definiscono assi tandem o tridem le  coppie  o  terne  di  assi,  con
esclusione di  quelli  direttivi,  posti  tra  loro  a  distanza  non
superiore a 1,80 m; 
    h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di  tutti
gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di  frenatura  posti  in
corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a  pieno
carico, a 250 mm; 
    i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad
80 km/h; 
    l) devono essere dotati di  dispositivo  per  il  bloccaggio  del
differenziale, con esclusione degli assi  motori  direttivi,  e,  nel
caso di piu' assi motori, di  dispositivo  per  il  bloccaggio  della
scatola di ripartizione; 
    m) per i trattori di semirimorchi la posizione della  ralla  deve
rispettare,  senza  dover  provvedere  ad  alcuno  spostamento  della
stessa, tutte le prescrizioni sia  al  carico  legale  che  a  quello
eccezionale; 
    n) la massa rimorchiabile, che  comporta  una  massa  complessiva
dell'autotreno o dell'autoarticolato non  inferiore  a  44  t,  viene
assegnata  per  potenze  del  motore  dell'autoveicolo  trattore  non
inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione  della
prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III  o
della  verifica,  ivi  prevista,  del  valore  minimo  della  potenza
specifica. 
  3. Gli  autotreni  e  gli  autoarticolati  devono  soddisfare  alle
prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto  specificato  ai
punti seguenti: 
    a) massa aderente  minima:  non  inferiore  al  28%  della  massa
massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40% della
massa massima del complesso di veicoli a 5 o piu' assi; 
     b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi  non
deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a  5
o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 
  4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non
per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono
essere costituiti anche da rimorchi e macchine  operatrici  trainate,
eccezionali o non per massa, destinati al trasporto  di  materiale  o
attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di  consentire
il traffico stradale in caso di neve  o  gelo.  Devono  rispondere  a
tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di
cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del codice. Se  eccezionali
per massa, essi devono altresi' soddisfare le prescrizioni  stabilite
dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2). 
  5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e
valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per  i  semirimorchi
della categoria O4, nonche' quelle indicate al comma 2,  lettere  a),
e), f), g) e h). 
  6. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono  essere  modificate
od integrate dal Ministro dei trasporti, in  relazione  a  specifiche
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica  di  realizzazione
dei veicoli mezzi d'opera.