Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.) 
                (Dispositivi di segnalazione visiva) 
  1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, ivi
compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai limiti  di
cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere muniti, nei  casi
indicati dai commi seguenti, di dispositivi di segnalazione visiva  e
di illuminazione, ad integrazione di  quelli  di  cui  devono  essere
dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 
  2. Il dispositivo  supplementare  di  segnalazione  visiva  a  luce
lampeggiante gialla puo' essere costituito da uno o piu'  dispositivi
applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso
devono essere rispettati, anche nel caso di veicoli a  pieno  carico,
gli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266. 
  3. Tali dispositivi  possono  essere  fissati  alla  struttura  del
veicolo oppure essere rimovibili. Essi  devono  essere  accesi  anche
quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione  visiva
e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice, inoltre  e'
obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione
e dei proiettori anabbaglianti. 
  4. I veicoli eccezionali, ivi compresi  i  mezzi  d'opera,  nonche'
quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali,  devono  essere
altresi' equipaggiati con il segnale di pericolo di cui  all'allegato
1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977. 
  5. Fermo  restando  quanto  prescritto  al  comma  1,  i  complessi
destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le seguenti
segnalazioni: 
    a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati  sul  veicolo
trattore che dovranno essere due, allargabili a partire dalla  sagoma
trasversale del trattore a quella massima del carro  ferroviario  che
trasporta, aumentata di 0,20 m; 
    b) le segnalazioni  posteriori  di  illuminazione  e  visive  del
rimorchio a carico, che devono essere riportate in corrispondenza del
limite posteriore del carro ferroviario; 
    c) sul limite posteriore del carro ferroviario,  inoltre,  dovra'
essere applicato un pannello retroriflettente,  a  strisce  alternate
bianche e rosse inclinate a 45Œ, di altezza 0,30 m e larghezza pari a
quella del carro ferroviario. Il pannello dovra' essere applicato  ad
altezza da terra non inferiore a  0,40  m,  misurata  dal  suo  bordo
inferiore,  e  non  superiore  a  1,40  m,  misurata  dal  suo  bordo
superiore. 
  6. Con provvedimento del  Ministro  dei  trasporti,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre  1992,
sono determinati i tipi, le dimensioni  e  le  altre  caratteristiche
tecniche dei pannelli retroriflettenti di  tutti  gli  altri  veicoli
eccezionali,  ivi  compresi  i  mezzi  d'opera,   e   dei   trasporti
eccezionali, nonche' le  caratteristiche  dei  materiali  riflettenti
approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C. 
 
          Nota all'art. 11:
            -  Il  testo  del  decreto  ministeriale  24 gennaio 1977
          (pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  84  del 28 marzo 1977) reca: "Norme relative
          alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore
          e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei
          dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa".
             Si riporta di seguito la tabella 1 allegata  al  decreto
          ministeriale suindicato:
                                                          "ALLEGATO I
                 INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE
                          E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
          1. DEFINIZIONI.
             1.1) - 1.5.11) (Omissis).
             1.5.12 'Segnale di pericolo'
             Per  segnale  di  pericolo  si  intende il funzionamento
          simultaneo di tutti gli indicatori luminosi  di  direzione,
          inteso  a  segnalare  il pericolo particolare rappresentato
          momentaneamente dal veicolo  per  gli  altri  utenti  della
          strada".