Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva)
1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, ivi
compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai limiti di
cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere muniti, nei casi
indicati dai commi seguenti, di dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere
dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla puo' essere costituito da uno o piu' dispositivi
applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso
devono essere rispettati, anche nel caso di veicoli a pieno carico,
gli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del
veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche
quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice, inoltre e'
obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione
e dei proiettori anabbaglianti.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche'
quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere
altresi' equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato
1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977.
5. Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i complessi
destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le seguenti
segnalazioni:
a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo
trattore che dovranno essere due, allargabili a partire dalla sagoma
trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che
trasporta, aumentata di 0,20 m;
b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del
rimorchio a carico, che devono essere riportate in corrispondenza del
limite posteriore del carro ferroviario;
c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovra'
essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate
bianche e rosse inclinate a 45, di altezza 0,30 m e larghezza pari a
quella del carro ferroviario. Il pannello dovra' essere applicato ad
altezza da terra non inferiore a 0,40 m, misurata dal suo bordo
inferiore, e non superiore a 1,40 m, misurata dal suo bordo
superiore.
6. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre 1992,
sono determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche
tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli
eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e dei trasporti
eccezionali, nonche' le caratteristiche dei materiali riflettenti
approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C.
Nota all'art. 11:
- Il testo del decreto ministeriale 24 gennaio 1977
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977) reca: "Norme relative
alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore
e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa".
Si riporta di seguito la tabella 1 allegata al decreto
ministeriale suindicato:
"ALLEGATO I
INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE
E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
1. DEFINIZIONI.
1.1) - 1.5.11) (Omissis).
1.5.12 'Segnale di pericolo'
Per segnale di pericolo si intende il funzionamento
simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione,
inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato
momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della
strada".