Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. Str.) 
    (Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli) 
  1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159,  comma
2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli,  sono
denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Essi
possono essere muniti di gru (anche  se  di  tipo  telescopico  ed  a
scomparsa tra le pedane), di verricello o di altro dispositivo per il
soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per  la
loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o  senza  piano  di
carico,  fisso  o  inclinabile  e  parzialmente  scarrabile,  per  il
trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali  da  non
determinare mai, in condizioni di marcia, il  superamento  di  alcuno
dei limiti prescritti dagli articoli 61 o 62 del codice. 
  2. La gru installata sull'autoveicolo  di  soccorso,  se  presente,
puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale
piano di carico, il  traino  dello  stesso  con  un  asse  sollevato,
mantenuto in tale posizione tramite idonei  triangoli  distanziatori,
bracci  retrattili  a  forca  oppure  mediante   carrelli   monoassi,
costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 
  3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso  di  un
gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di  rimorchi,
sia per il traino di autoveicoli e sia  per  il  traino  di  rimorchi
attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e
caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi,  in
quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di  soccorso,
sono  considerati,  ai  sensi  dell'articolo  204,  rimorchi  ad  uso
speciale. 
  4. Gli autoveicoli di soccorso  sono  soggetti  a  tutte  le  norme
costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della
categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, punto c) del codice,
salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: 
    a) velocita' massima calcolata non superiore a 130  km/h,  se  la
massa complessiva massima del veicolo non supera 3,5 t; 120 km/h,  se
la massa complessiva massima non supera 11,5 t; 110 km/h, se la massa
complessiva massima supera 11,5 t; 
    b) lo sbalzo anteriore non deve  eccedere  il  65%  del  passo  a
condizione   che   non   modifichi    la    visibilita'    originaria
dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non  deve  eccedere  l'85%  del
passo. Il veicolo deve inscriversi nella  fascia  d'ingombro  di  cui
all'articolo 217; 
    c) gli  sbalzi,  sia  anteriore  che  posteriore,  devono  essere
segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per  la
parte eccedente in pianta  la  sagoma  dell'autotelaio,  con  sistemi
retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45Œ, alternate
di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso
longitudinale,  costituita  da  attrezzi  mobili  di   lavoro   quali
carrucole  e  simili,  le  segnalazioni  riflettenti  possono  essere
effettuate con pannelli delle  dimensioni  minime  di  50  x  50  cm,
segnalati come sopra disposto; 
    d) se la parte  a  sbalzo  anteriore,  misurata  dal  centro  del
volante di guida, eccede i  2,5  m,  la  circolazione  su  strada  e'
subordinata  alla  scorta  del  personale  dell'impresa  che   dovra'
prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche  scendendo
a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento  di  incroci  o
nell'immissione nella carreggiata; 
    e) la  parte  a  sbalzo  costituita  da  allestimenti  a  sezione
trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma  trasversale
del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad  altezza  non
inferiore a 1,80 m da terra ed essere  segnalata,  qualunque  sia  il
valore dello sbalzo, come stabilito al precedente punto c); 
    f) il dispositivo antincastro non e'  obbligatorio  se  alla  sua
funzione supplisce la presenza eventuale di travi portastabilizzatori
od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore  a
superficie  piana,  risponda  al  dimensionamento  prescritto   dalla
normativa specifica in vigore e ad  esso  non  risulti  agganciato  a
sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; 
    g) il traino del veicolo  rimosso  o  soccorso,  e'  ammesso  con
rapporto di traino non superiore a 1 ed a condizione: che  il  traino
avvenga o secondo quanto previsto al comma  2  o  con  barra  rigida,
segnalata  a   strisce   alternate   di   colore   bianco   e   rosso
retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per  asse  ed
il rapporto minimo fra le masse sul o sugli assi di guida e quello  o
quelli posteriori; che  sia  stato  verificato,  inoltre  e  in  tali
condizioni, il rispetto dell'efficienza dei sistemi di  frenatura  di
servizio e di soccorso. La barra rigida deve  costituire  dispositivo
di  allestimento  del  veicolo,  essere   marcata   dal   costruttore
dell'autoveicolo e segnalata come le parti a  sbalzo  del  precedente
punto c); 
    h)  gli  eventuali  sbalzi  anteriori  non   devono   determinare
condizioni di visibilita' dal posto di guida  che  si  discostino  da
quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N;  la  visibilita'
attraverso gli specchi retrovisori  deve  rispondere  alla  normativa
contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE; 
    i) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare
in un qualsiasi  piano,  devono  essere  assicurate  nella  posizione
assunta  per  la  marcia  del  veicolo  con  sicuri   ed   affidabili
dispositivi meccanici o idraulici. I  comandi  idraulici  del  o  dei
sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere  azionati
involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; 
    l) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole
sul circuito idraulico  o  con  vincoli  meccanici,  nella  posizione
individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova. 
 
          Nota all'art. 12:
            - La direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
          71/127/CEE detta la normativa in materia di retrovisore dei
          veicoli  a  motore  (decreto  ministeriale  21 maggio 1974,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168  del  27  giugno
          1974).