Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.)
(Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti
eccezionali)
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti
eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei
seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da
effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un
determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una
data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato
periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del
viaggio deve essere posta, su indicazione dell'interessato, dall'ente
rilasciante all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Qualora per suc-
cessive e documentabili necessita' il soggetto richiedente debba
variare la data di effettuazione del viaggio, tale nuova data, che
deve essere compresa sempre nel periodo autorizzato, deve essere
annotata sull'autorizzazione prima dell'inizio del viaggio, a cura di
uno degli enti rilascianti autorizzazioni.
2. L'autorizzazione periodica e' rilasciata quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i veicoli e i trasporti sono eccezionali solamente ai sensi
dell'articolo 61 del codice;
b) il carico del trasporto eccezionale sporge, rispetto al
veicolo, solo posteriormente e per non piu' di quattro decimi della
lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene
effettuato;
c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli
elementi oggetto del trasporto sono costituiti sempre da materiale
della stessa natura e sono riconducibili sempre ad una stessa
tipologia;
d) su tutto il percorso e' garantito in qualunque condizione
planoaltimetrica un franco minimo del veicolo e del suo carico
rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore
a m 0,20;
e) non ricorre nessuna delle condizioni per le quali e' prevista
l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti
delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada
o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione
alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non
possono essere superiori alle seguenti:
- altezza m 4,30, larghezza m 3,00, lunghezza m 20,00;
- altezza m 4,30, larghezza m 2,50, lunghezza m 25,00.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni
ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del codice.
3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione che, in
ciascun viaggio, rimangano invariate tutte le caratteristiche del
trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, e dei
percorsi, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia
solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non
rientranti fra le ipotesi di cui al comma precedente, sia solamente
ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi
degli articoli 61 e 62 del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi
2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la
invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli
elementi, e' ammessa la facolta' di variare le dimensioni degli
elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in
maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo,
nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero
dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della
M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i
limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare
anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il
rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre
prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del codice.
6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una
dichiarazione di responsabilita', sottoscritta nelle forme di legge,
che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte
le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata
solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la
invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli
elementi, e' ammessa la facolta' di ridurre le dimensioni o la massa
degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in
maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro
la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione
longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto,
in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di
cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione
stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del
codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi
dell'articolo 61 del codice, autorizzati per una dimensione
longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel
provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta della
polizia della strada, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la
dimensione longitudinale del trasporto, riducendo conseguentemente
anche la sua massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del
codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo di un trasporto
eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o
particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente
proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza
tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere
tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento
di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto
servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature
dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non
abbia la possibilita' di prestare in proprio detto servizio, puo'
affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione
del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il
possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento
del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la
sorveglianza e la responsabilita' di un tecnico dell'ente
proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di
assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili la o le
eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del
codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o
abbinamento longitudinale delle cose stesse.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza
anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve
diminuire la visibilita' da parte del conducente.