Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.) (Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali) 1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo; b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo; c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere posta, su indicazione dell'interessato, dall'ente rilasciante all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Qualora per suc- cessive e documentabili necessita' il soggetto richiedente debba variare la data di effettuazione del viaggio, tale nuova data, che deve essere compresa sempre nel periodo autorizzato, deve essere annotata sull'autorizzazione prima dell'inizio del viaggio, a cura di uno degli enti rilascianti autorizzazioni. 2. L'autorizzazione periodica e' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli e i trasporti sono eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice; b) il carico del trasporto eccezionale sporge, rispetto al veicolo, solo posteriormente e per non piu' di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto sono costituiti sempre da materiale della stessa natura e sono riconducibili sempre ad una stessa tipologia; d) su tutto il percorso e' garantito in qualunque condizione planoaltimetrica un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20; e) non ricorre nessuna delle condizioni per le quali e' prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: - altezza m 4,30, larghezza m 3,00, lunghezza m 20,00; - altezza m 4,30, larghezza m 2,50, lunghezza m 25,00. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice. 3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariate tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, e dei percorsi, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma precedente, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice. 4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo. 5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi, e' ammessa la facolta' di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. 6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta nelle forme di legge, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto. 7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi, e' ammessa la facolta' di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta della polizia della strada, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, riducendo conseguentemente anche la sua massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. 8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita' di prestare in proprio detto servizio, puo' affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente. 9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. 10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilita' da parte del conducente.