Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.) 
(Tipi di autorizzazioni alla circolazione  per  veicoli  e  trasporti
                            eccezionali) 
  1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i  trasporti
eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del  codice,  sono  dei
seguenti tipi: 
    a) periodiche, valide per  un  numero  indefinito  di  viaggi  da
effettuarsi in un determinato periodo di tempo; 
    b)  multiple,  valide  per  un  numero  definito  di  viaggi   da
effettuarsi in date prestabilite,  o  in  date  libere  ma  entro  un
determinato periodo di tempo; 
    c) singole, valide per un unico viaggio  da  effettuarsi  in  una
data prestabilita, o in una  data  libera  ma  entro  un  determinato
periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di  effettuazione  del
viaggio deve essere posta, su indicazione dell'interessato, dall'ente
rilasciante all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Qualora per suc-
cessive e documentabili  necessita'  il  soggetto  richiedente  debba
variare la data di effettuazione del viaggio, tale  nuova  data,  che
deve essere compresa sempre  nel  periodo  autorizzato,  deve  essere
annotata sull'autorizzazione prima dell'inizio del viaggio, a cura di
uno degli enti rilascianti autorizzazioni. 
  2.  L'autorizzazione  periodica  e'  rilasciata  quando   ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) i veicoli e i trasporti sono eccezionali  solamente  ai  sensi
dell'articolo 61 del codice; 
    b) il  carico  del  trasporto  eccezionale  sporge,  rispetto  al
veicolo, solo posteriormente e per non piu' di quattro  decimi  della
lunghezza  del  veicolo  con  il  quale  il  trasporto  stesso  viene
effettuato; 
    c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli
elementi oggetto del trasporto sono costituiti  sempre  da  materiale
della stessa  natura  e  sono  riconducibili  sempre  ad  una  stessa
tipologia; 
    d) su tutto il percorso  e'  garantito  in  qualunque  condizione
planoaltimetrica un franco  minimo  del  veicolo  e  del  suo  carico
rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore
a m 0,20; 
    e) non ricorre nessuna delle condizioni per le quali e'  prevista
l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; 
    f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro  i  limiti
delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada
o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in  relazione
alle caratteristiche  del  tracciato  stradale  e  che  comunque  non
possono essere superiori alle seguenti: 
    - altezza m 4,30, larghezza m 3,00, lunghezza m 20,00; 
    - altezza m 4,30, larghezza m 2,50, lunghezza m 25,00. 
  Tali valori costituiscono  peraltro  i  limiti  delle  combinazioni
ammissibili per le strade  classificate  di  tipo  A  e  B  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2 del codice. 
  3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata  a  condizione  che,  in
ciascun viaggio, rimangano invariate  tutte  le  caratteristiche  del
trasporto, salvo  quanto  disposto  al  successivo  comma  7,  e  dei
percorsi, per veicoli o per trasporti che risultano  eccezionali  sia
solamente  ai  sensi  dell'articolo  61  del  codice,  nei  casi  non
rientranti fra le ipotesi di cui al comma precedente,  sia  solamente
ai sensi dell'articolo 62 del codice,  sia  congiuntamente  ai  sensi
degli articoli 61 e 62 del codice. 
  4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai  commi
2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo. 
  5.  Per  le  autorizzazioni  di  tipo  periodico,  fatta  salva  la
invariabilita' della natura del materiale  e  della  tipologia  degli
elementi, e' ammessa la  facolta'  di  variare  le  dimensioni  degli
elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli  stessi,  in
maniera tale da variare le dimensioni del trasporto  o  del  veicolo,
nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero
dalla  documentazione  rilasciata  dalla  Direzione  generale   della
M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati  dalla  autorizzazione  ed  i
limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E'  consentito  rientrare
anche entro i limiti  stessi,  a  condizione  che  sia  garantito  il
rispetto, in qualunque  condizione  di  carico,  di  tutte  le  altre
prescrizioni di cui all'articolo 16 e di  tutti  i  limiti  di  massa
fissati dall'articolo 62 del codice. 
  6.  Alla  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  allegata   una
dichiarazione di responsabilita', sottoscritta nelle forme di  legge,
che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di  tutte
le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei  limiti  di  massa
fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata
solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto. 
  7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la
invariabilita' della natura del materiale  e  della  tipologia  degli
elementi, e' ammessa la facolta' di ridurre le dimensioni o la  massa
degli elementi oggetto del trasporto o  il  loro  posizionamento,  in
maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto  entro
la percentuale massima del 5%,  con  il  limite,  per  la  dimensione
longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto,
in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni  di
cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione
stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del
codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai  sensi
dell'articolo  61  del  codice,  autorizzati   per   una   dimensione
longitudinale  contenuta  entro  25,00  m,  e   per   i   quali   nel
provvedimento di autorizzazione non e'  prescritta  la  scorta  della
polizia della strada, e' ammessa anche  la  facolta'  di  ridurre  la
dimensione longitudinale del  trasporto,  riducendo  conseguentemente
anche la sua massa, fino  al  limite  fissato  dall'articolo  61  del
codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. 
  8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo  di  un  trasporto
eccezionale  siano  necessari  particolari  accorgimenti  tecnici   o
particolari cautele atte a salvaguardare le  opere  stradali,  l'ente
proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di  assistenza
tecnica i cui  compiti  sono  limitati  ad  interventi  di  carattere
tecnico sulle opere stradali con esclusione di  qualunque  intervento
di regolazione della circolazione e  di  scorta  dei  veicoli.  Detto
servizio deve essere di norma svolto  con  personale  e  attrezzature
dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui  lo  stesso  non
abbia la possibilita' di prestare in  proprio  detto  servizio,  puo'
affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione
del  richiedente  l'autorizzazione,  la  quale  deve  documentare  il
possesso del personale e delle attrezzature idonee  allo  svolgimento
del servizio che deve, comunque,  essere  sempre  condotto  sotto  la
sorveglianza  e  la   responsabilita'   di   un   tecnico   dell'ente
proprietario della  strada.  Gli  oneri  economici  del  servizio  di
assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente. 
  9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose  indivisibili  la  o  le
eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del
codice non possono  derivare  dall'affiancamento,  sovrapposizione  o
abbinamento longitudinale delle cose stesse. 
  10. Qualora la sistemazione  del  carico  determini  una  sporgenza
anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve
diminuire la visibilita' da parte del conducente.