Art. 14 (Art. 10 Cod. Str.) 
                     (Domande di autorizzazione) 
  1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'
devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982,  n.  955,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici
giorni prima della data fissata  per  il  viaggio  o  della  data  di
decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. 
  2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti  per  ragioni
di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita'. 
  3. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  singolo  o
multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, a condizione che: 
    a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei  complessi  di
veicoli scelti per il trasporto; 
    b) nel  caso  di  veicoli  o  trasporti  eccezionali  per  massa,
rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun  asse,  in
relazione alle condizioni di carico autorizzate; 
    c) gli interassi varino  entro  una  tolleranza  del  20%  e  che
comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 m; 
    d) la massa complessiva di ciascun veicolo  di  riserva  non  sia
superiore a quella del primo veicolo. 
  L'autorizzazione accordata si intende valida per il  primo  veicolo
isolato o complesso di  veicoli  indicati  nella  domanda  e  la  sua
sostituzione e' ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che
intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva,  prima
del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per  via  telegrafica  o
telefax, all'ente rilasciante, gli  estremi  del  veicolo  isolato  o
complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.  Copia  di  tale
comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui  costituisce
parte integrante, ai fini della validita'. 
  4. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  periodico,
deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i semirimorchi possono essere  indicati  fino  ad  un  massimo  di
cinque veicoli di riserva, purche'  di  documentata  abbinabilita'  e
tali da rispettare in ogni  combinazione  tutti  i  limiti  di  massa
fissati dall'articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali  fissati
dall'autorizzazione. 
  5. Il  veicolo  o  trasporto  eccezionale  per  altezza  che  debba
attraversare passaggi a livello su  linee  ferroviarie  elettrificate
deve ottenere anche l'autorizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato o
dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle  ferrovie
dello Stato o per quella in concessione, cui  deve  essere  inoltrata
istanza. Detta autorizzazione contiene  le  prescrizioni  a  garanzia
della  continuita'  del  servizio  ferroviario  e   della   sicurezza
dell'attraversamento. 
  6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  verifica  da  parte   dell'ente
rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i  trasporti  eccedenti
in altezza,  i  richiedenti  devono,  altresi',  dichiarare  di  aver
verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte  con  franco
inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. 
  7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati  necessari
ad individuare il richiedente e la  consistenza  della  sua  impresa,
devono essere di norma indicati: 
   A) per le autorizzazioni di tipo periodico: 
     a) una descrizione del carico compresa la natura  del  materiale
in  cui  e'  realizzato  e  la  tipologia  degli  elementi   che   lo
costituiscono, nonche' dell'eventuale imballaggio; 
     b) lo schema grafico longitudinale, trasversale  e  planimetrico
riportante:  il  veicolo  o  complesso  di  veicoli  compresi  quelli
eventuali di riserva, con carico  nella  configurazione  prevista  di
massimo ingombro; i  limiti  dimensionali  massimi  per  i  quali  si
richiede  l'autorizzazione,  rientranti  comunque  entro   i   limiti
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della  strada;  la
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno  carico
nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di
massa complessiva e per asse ammissibili ai  sensi  dell'articolo  62
del codice; 
     c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito; 
     d)  il   periodo   di   tempo   per   il   quale   si   richiede
l'autorizzazione; 
   B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: 
     a) una precisa  descrizione  del  carico  e  del  suo  eventuale
imballaggio; 
     b) lo schema grafico longitudinale, trasversale  e  planimetrico
riportante: la configurazione del veicolo  o  complesso  di  veicoli,
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo  carico;  il  limite
superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del
carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione
corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.  Qualora
ci sia eccedenza rispetto a  quanto  previsto  dall'articolo  62  del
codice,  devono  essere  indicati  la  pressione  di  gonfiaggio  dei
pneumatici e il  baricentro  del  carico  complessivo,  attestato  da
documento probatorio. Nel caso  di  trasporti  eccezionali  anche  ai
sensi dell'articolo 61 del codice, va anche allegata alla domanda una
dichiarazione sull'inscrivibilita' in curva su tutto il percorso  del
veicolo o complesso di veicoli, a firma di un tecnico,  e  anche  del
titolare o legale responsabile della ditta.  Nel  caso  di  trasporti
eccezionali anche ai  sensi  dell'articolo  62  del  codice,  analoga
dichiarazione deve essere presentata in merito alla stabilita'  delle
opere d'arte; 
     c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito; 
     d) la data del viaggio o dei  viaggi  con  cui  si  realizza  il
trasporto ed il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o
i viaggi. 
  8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da  fotocopia
autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo
rilasciato  dalla  Direzione  generale  della  M.C.T.C.   dal   quale
risultino le dimensioni e le masse massime  riconosciute  ammissibili
e, nel caso  di  complessi,  l'abbinabilita'  della  motrice  con  il
rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati
i carichi massimi per asse, questi devono essere  certificati  da  un
documento della casa costruttrice o della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata  la  ricevuta  attestante  il
pagamento ove previsto, dell'indennizzo  di  cui  all'articolo  18  e
delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di  spesa
che  possono  essere  contabilizzate   ed   addebitate   soltanto   a
consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante
prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo  che  l'ente  stesso  non
disponga altrimenti, purche' tale disposizione sia uniforme per tutta
la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di  autorizzazione
devono, altresi', essere allegati: copia dell'autorizzazione  di  cui
al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee
elettriche di cui al comma  6,  ove  prevista;  la  dichiarazione  di
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e  dei  limiti  di
massa fissati dall'articolo 62 del codice. 
  9.  La  domanda  di   autorizzazione   presentata   dalle   imprese
concessionarie  del  servizio  di  trasporto  su  strada   di   carri
ferroviari sara' corredata dalla copia della  carta  di  circolazione
del trattore e dei  rimorchi  autorizzati  da  parte  del  competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere  agganciati
al medesimo, fino ad un massimo di dieci  rimorchi;  l'autorizzazione
e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi. 
  10. Per i casi previsti dagli articoli  98  e  99  del  codice,  le
domande  di  autorizzazione   presentate   da   parte   delle   ditte
costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di  cui  agli  articoli
61, 62, 104 e 114 del codice, in luogo della documentazione  relativa
al  veicolo,  possono  essere   corredate   da   una   dichiarazione,
sottoscritta dal  legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,
autenticata,  contenente  le  medesime  specifiche   tecniche   sopra
elencate, ed un disegno di insieme del veicolo.  Tale  documentazione
deve essere completata dalla copia del  certificato  della  targa  di
prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di  cui
all'articolo 255. 
  11. Le domande di autorizzazione  devono  essere  sottoscritte  dal
legale rappresentante della societa' o impresa  di  trasporto  o  dal
proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto  terzi,
deve anche dichiarare  di  avere  tutti  gli  specifici  requisiti  e
autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici  di  cui  al
comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria. 
  12.  I  vettori  esteri  che  intendono  circolare  sul  territorio
nazionale  con  veicoli  o   complessi   eccezionali,   immatricolati
all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali,  devono  produrre
un  documento  tecnico  rilasciato  dalla  Direzione  generale  della
M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato  dal
Ministero dei trasporti. 
 
          Note all'art. 14:
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1982, n.  955, reca: "Disposizioni integrative e correttive
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642, e successive  modificazioni,  concernente  la
          disciplina dell'imposta di bollo".
             -  La  legge  6  giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada".