Art. 14 (Art. 10 Cod. Str.)
(Domande di autorizzazione)
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'
devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e
militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici
giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di
decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni
di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita'.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei complessi di
veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa,
rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in
relazione alle condizioni di carico autorizzate;
c) gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che
comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
d) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia
superiore a quella del primo veicolo.
L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo
isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua
sostituzione e' ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che
intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima
del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o
telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o
complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di tale
comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce
parte integrante, ai fini della validita'.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico,
deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di
cinque veicoli di riserva, purche' di documentata abbinabilita' e
tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali fissati
dall'autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba
attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate
deve ottenere anche l'autorizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato o
dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie
dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata
istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia
della continuita' del servizio ferroviario e della sicurezza
dell'attraversamento.
6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente
rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti
in altezza, i richiedenti devono, altresi', dichiarare di aver
verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco
inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari
ad individuare il richiedente e la consistenza della sua impresa,
devono essere di norma indicati:
A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico compresa la natura del materiale
in cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo
costituiscono, nonche' dell'eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico
riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli
eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di
massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si
richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico
nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di
massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62
del codice;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede
l'autorizzazione;
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale
imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico
riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli,
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite
superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del
carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione
corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora
ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del
codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici e il baricentro del carico complessivo, attestato da
documento probatorio. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai
sensi dell'articolo 61 del codice, va anche allegata alla domanda una
dichiarazione sull'inscrivibilita' in curva su tutto il percorso del
veicolo o complesso di veicoli, a firma di un tecnico, e anche del
titolare o legale responsabile della ditta. Nel caso di trasporti
eccezionali anche ai sensi dell'articolo 62 del codice, analoga
dichiarazione deve essere presentata in merito alla stabilita' delle
opere d'arte;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il
trasporto ed il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o
i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia
autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo
rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale
risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili
e, nel caso di complessi, l'abbinabilita' della motrice con il
rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati
i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un
documento della casa costruttrice o della Direzione generale della
M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il
pagamento ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e
delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa
che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a
consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante
prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non
disponga altrimenti, purche' tale disposizione sia uniforme per tutta
la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione
devono, altresi', essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui
al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee
elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di
massa fissati dall'articolo 62 del codice.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese
concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri
ferroviari sara' corredata dalla copia della carta di circolazione
del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati
al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione
e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le
domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte
costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli
61, 62, 104 e 114 del codice, in luogo della documentazione relativa
al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice,
autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra
elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione
deve essere completata dalla copia del certificato della targa di
prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui
all'articolo 255.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante della societa' o impresa di trasporto o dal
proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi,
deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e
autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al
comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio
nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati
all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre
un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della
M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal
Ministero dei trasporti.
Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1982, n. 955, reca: "Disposizioni integrative e correttive
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la
disciplina dell'imposta di bollo".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada".