Art. 15 (Art. 10 Cod. Str.) 
                        (Domande di rinnovo) 
  1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non  piu'  di
tre volte, fino ad un periodo di validita' complessivo non  superiore
a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che  al  suo
carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati. 
  2. La domanda per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni  deve  essere
corredata da: 
    a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; 
    b) dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che
hanno determinato il rilascio della stessa; 
    c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove  previsto
e delle spese di cui agli articoli 18 e 19; 
    d) fotocopia del documento di circolazione. 
  3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente  proprietario  o
concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare  le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.