Art. 15 (Art. 10 Cod. Str.) (Domande di rinnovo) 1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, fino ad un periodo di validita' complessivo non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati. 2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da: a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; b) dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19; d) fotocopia del documento di circolazione. 3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.