Art. 15 (Art. 10 Cod. Str.)
(Domande di rinnovo)
1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non piu' di
tre volte, fino ad un periodo di validita' complessivo non superiore
a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo
carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che
hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto
e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;
d) fotocopia del documento di circolazione.
3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente proprietario o
concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.