Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.)
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le
prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale
e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali
percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da
rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica, qualora non si
preveda la necessita' di regolamentare la circolazione stradale o
della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi
temporali (orari e giornalieri) di non validita' delle
autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il
ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione
del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il
provvedimento deve altresi' contenere prescrizione che, in caso di
neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', il veicolo debba essere
tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu'
vicina area disponibile.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di
marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza
superiore a quella della corsia, nonche' sui tratti di strada in
curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della
corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico
alternato per brevi tratti di strada regolamentata con pilotaggio del
traffico da parte della polizia della strada.
3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche una sola
delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli
o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per
i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale
sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20
cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a
3 m;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a
25 m;
e) la velocita' consentita sia inferiore a 50 km/h sulle strade
di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10
della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m
rispetto al limite anteriore del veicolo.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, e' prescritta la
scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie,
per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di
lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie,
per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o
lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a piu' di una
corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso
di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a
3,30 m e lunghezza fino a 27 m.
5. E' prescritta la scorta della polizia della strada quando le
dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori
indicati nel comma 4 e nei casi di cui al comma 2.
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta
tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli
incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi
diretti alla regolazione del traffico; l'obbligo di rispettare la
segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei
veicoli di scorta. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente
da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui
abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese
specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di
autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le
persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di
apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per
l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di
scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la
scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i
dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalita' di svolgimento
della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di
scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale
incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.
7. Per le scorte assicurate dalla Polizia Stradale sono a carico
del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza.
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono
tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo
eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia
presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un
altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e'
subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e
delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica
stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati,
prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di
ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua
scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a
veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14,
comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per
via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe
e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si
inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul
documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11
non e' allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve
ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte
degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le
conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del
viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza,
l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha
rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in
buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua
circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere
in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da
parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate
inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o
violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione
della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore.
Gli organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari
della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi
suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario
della strada l'autorizzazione.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da
uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi puo' essere autorizzato,
sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali complessi sia
attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della
Direzione generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati
soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa
per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata
dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di
circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il cui
abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i
trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta
dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario,
ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli
eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile
in caso di emergenza.