Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.) 
                  (Provvedimento di autorizzazione) 
  1.  Nel  provvedimento  di   autorizzazione   sono   stabilite   le
prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale
e la sicurezza della circolazione e  in  particolare,  gli  eventuali
percorsi  da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'   da
rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica, qualora non si
preveda la necessita' di regolamentare  la  circolazione  stradale  o
della scorta  della  polizia  della  strada,  gli  eventuali  periodi
temporali   (orari   e   giornalieri)   di   non   validita'    delle
autorizzazioni, le modalita'  inerenti  la  marcia,  la  sosta  o  il
ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione
del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  164  del  codice.  Il
provvedimento deve altresi' contenere prescrizione che,  in  caso  di
neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', il veicolo debba  essere
tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla  piu'
vicina area disponibile. 
  2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per  senso  di
marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente  larghezza
superiore a quella della corsia, nonche'  sui  tratti  di  strada  in
curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della
corsia,  deve  essere  prescritta  la  circolazione  a  senso   unico
alternato per brevi tratti di strada regolamentata con pilotaggio del
traffico da parte della polizia della strada. 
  3. La scorta e' prescritta, qualora si  verifichi  anche  una  sola
delle seguenti condizioni: 
    a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli
o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per
i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; 
    b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto  eccezionale
sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di  20
cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; 
    c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a
3 m; 
    d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a
25 m; 
    e) la velocita' consentita sia inferiore a 50 km/h  sulle  strade
di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; 
    f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai  4/10
della lunghezza del veicolo; 
    g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50  m
rispetto al limite anteriore del veicolo. 
  4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, e' prescritta la
scorta tecnica: 
    a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B  a  tre  corsie,
per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di
lunghezza fino a 35 m; 
    b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B  a  due  corsie,
per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m  e/o
lunghezza fino a 30 m; 
    c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a  piu'  di  una
corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali  di
larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m; 
    d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per  senso
di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino  a
3,30 m e lunghezza fino a 27 m. 
  5. E' prescritta la scorta della polizia  della  strada  quando  le
dimensioni del veicolo o  trasporto  eccezionale  eccedono  i  valori
indicati nel comma 4 e nei casi di cui al comma 2. 
  6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad  eseguire  la  scorta
tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli
incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni  e  interventi
diretti alla regolazione del traffico;  l'obbligo  di  rispettare  la
segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione,  la  condotta  di  guida  dei
veicoli di scorta. La scorta tecnica puo' essere svolta  direttamente
da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di  cui
abbia  la  disponibilita'  o   puo'   essere   affidata   a   imprese
specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite  di
autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica  e  le
persone incaricate della  scorta  tecnica  devono  essere  munite  di
apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica,  sono  stabiliti  i  requisiti   e   le   modalita'   per
l'autorizzazione delle  imprese  allo  svolgimento  del  servizio  di
scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la
scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti  i
dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalita'  di  svolgimento
della stessa.  L'autorizzazione  allo  svolgimento  del  servizio  di
scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione  del  personale
incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. 
  7. Per le scorte assicurate dalla Polizia Stradale  sono  a  carico
del   richiedente   gli   oneri   stabiliti   dal   regolamento    di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza. 
  8. Il conducente o  il  responsabile  dell'eventuale  scorta,  sono
tenuti ad accertare che il  transito  del  trasporto  o  del  veicolo
eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia
presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un
altro veicolo o trasporto eccezionale. 
  9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione  e'
subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi  e
delle limitazioni localmente imposti e risultanti  dalla  segnaletica
stradale e dalle disposizioni localmente in vigore. 
  10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati,
prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di  effettuazione  di
ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua
scadenza,  deve  essere  restituita  all'ente   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione stessa. 
  11. Nel caso in cui  nella  domanda  si  sia  fatto  riferimento  a
veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo  14,
comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere  comunicati  per
via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe
e gli estremi del documento di circolazione del veicolo  con  cui  si
inizia il viaggio. 
  12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul
documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11
non e' allegata al documento stesso, il  trasporto  eccezionale  deve
ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte
degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto  a  tutte  le
conseguenze previste per la mancata  autorizzazione.  Alla  fine  del
viaggio,  durante  il  quale  e'  stata  accertata  la  inadempienza,
l'autorizzazione  deve  essere  restituita   all'ufficio   che   l'ha
rilasciata. 
  13. I documenti di autorizzazione in originale, da  conservarsi  in
buono stato, devono accompagnare sempre il  veicolo  durante  la  sua
circolazione in regime di trasporto eccezionale e non  devono  essere
in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. 
  14. Sui documenti di autorizzazione  devono  essere  formulati,  da
parte degli organi di polizia stradale, rilievi  circa  le  accertate
inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione  stessa  o
violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione
della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. 
Gli organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari
della strada e la segreteria del comitato  centrale  dell'albo  degli
autotrasportatori. Il titolare  dell'autorizzazione  deve,  nei  casi
suddetti, restituire  con  effetto  immediato  all'ente  proprietario
della strada l'autorizzazione. 
  15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da
uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi puo' essere  autorizzato,
sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali  complessi  sia
attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della
Direzione generale della M.C.T.C. 
  16. I trasporti eccezionali per massa  possono  essere  autorizzati
soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa
per ciascun veicolo, quale risulta  dalla  documentazione  rilasciata
dalla Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  ovvero  dalla  carta  di
circolazione, nonche', nei casi  di  complessi,  con  unita'  il  cui
abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 
  17.  Disposizioni  particolari,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite  con
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda  i
trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta
dell'ente militare competente in  accordo  con  l'ente  proprietario,
ovvero per quanto riguarda i  trasporti  eccezionali  o  con  veicoli
eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile
in caso di emergenza.