Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.)
(Durata delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a
mesi tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere
rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per i carrelli
ferroviari, le macchine agricole o le macchine operatrici,
l'autorizzazione ha validita' annuale.
3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o
concessionari di autostrade hanno, di norma, validita' di un anno e,
comunque, non superiore ad un anno.
4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o
sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque
momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi,
prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle
strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.