Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.) (Durata delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per i carrelli ferroviari, le macchine agricole o le macchine operatrici, l'autorizzazione ha validita' annuale. 3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validita' di un anno e, comunque, non superiore ad un anno. 4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.