Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.) 
                    (Durata delle autorizzazioni) 
  1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono  essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno  ed  a
mesi tre. 
  2.  Le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non   possono   essere
rilasciate per un periodo  superiore  a  mesi  sei.  Per  i  carrelli
ferroviari,  le  macchine  agricole   o   le   macchine   operatrici,
l'autorizzazione ha validita' annuale. 
  3.  Le  autorizzazioni  rilasciate   dagli   enti   proprietari   o
concessionari di autostrade hanno, di norma, validita' di un anno  e,
comunque, non superiore ad un anno. 
  4.  E'  facolta'   dell'amministrazione   concedente   revocare   o
sospendere  l'efficacia  di  ciascuna  autorizzazione,  in  qualunque
momento, quando risulti  incompatibile  con  la  conservazione  delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione. 
  5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di  accertarsi,
prima dell'inizio di ciascun  viaggio,  della  percorribilita'  delle
strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.