Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.)
(Indennizzo)
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la
maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli
eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le modalita'
di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del
presente regolamento. Detta misura, per ciascun anno solare, con
decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, e' adeguata automaticamente
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro delle finanze, alle variazioni degli indici ISTAT relativi
ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi
fino a cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si
assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, entro il 1 dicembre di ogni anno.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla
domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia
proprietario o concessionario della strada interessata al transito,
si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore
del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili
con esazioni di ingresso - uscita, l'indennizzo e' calcolato
assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" -
giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso
autostradale non controllabile.
4. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la
rete viaria di piu' regioni, per i quali e' previsto il pagamento di
un'indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione
alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti
effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni.
5. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per
la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari, nonche' per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad
uso speciale qualora, all'atto della domanda di autorizzazione a
tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare
il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto.
6. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e
alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa
carta di circolazione, e' effettuata come segue:
a) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI ATTE AL CARICO:
sino a 20 t L. 988.000
da oltre 20 t a 33 t " 1.646.000
da oltre 33 t a 56 t " 2.798.000
b) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI NON ATTE AL CARICO:
sino a 20 t L. 329.000
da oltre 20 t a 33 t " 576.000
da oltre 33 t a 56 t " 988.000
da oltre 56 t a 70 t " 1.646.000
oltre 70 t (per ogni t in piu') " 49.000
c) VEICOLI AD USO SPECIALE ALLESTITI CON AUTOGRU E SIMILI: i
medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la massa
superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in
piu'.
d) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di
carri ferroviari a due assi entro la massa massima di 40 t del carro
ferroviario e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al
trasporto di carri ferroviari a quattro assi, entro la massa massima
di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti devono,
all'atto della domanda da presentare tramite l'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di
gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre con i due
tipi di carri convalidata dall'Azienda stessa, ovvero
dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa,
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero
l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di
amministrazione concedente il servizio, provvede a versare
direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo al
trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono
esonerati, all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
7. Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 6, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal
caso l'autorizzazione avra' il valore temporale corrispondente
all'entita' della soluzione versata. In alternativa, il richiedente
potra' indicare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2. I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera
convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti le masse
stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice.
8. Gli importi, come determinati nel comma 7, sono versati, nei
casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la
viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali
e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio
operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti
interessati, dovra' essere indicato l'itinerario, e cioe' quello
riguardante la viabilita' minore e quelli riguardanti l'A.N.A.S. e
dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti.
9. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 6
sara' effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per
l'intero anno, in conformita' dei mesi X di validita'
dell'autorizzazione.
10. Gli importi come definiti al comma 6, saranno per ciascun anno
solare, a partire dal 1 gennaio del 1993, adeguati automaticamente
alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1, con
arrotondamento alle mille lire.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli
enti concessionari di autostrade.