Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.) (Indennizzo) 1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, per ciascun anno solare, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, e' adeguata automaticamente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1 dicembre di ogni anno. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso - uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, per i quali e' previsto il pagamento di un'indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni. 5. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, nonche' per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale qualora, all'atto della domanda di autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. 6. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue: a) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI ATTE AL CARICO: sino a 20 t L. 988.000 da oltre 20 t a 33 t " 1.646.000 da oltre 33 t a 56 t " 2.798.000 b) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI NON ATTE AL CARICO: sino a 20 t L. 329.000 da oltre 20 t a 33 t " 576.000 da oltre 33 t a 56 t " 988.000 da oltre 56 t a 70 t " 1.646.000 oltre 70 t (per ogni t in piu') " 49.000 c) VEICOLI AD USO SPECIALE ALLESTITI CON AUTOGRU E SIMILI: i medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu'. d) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi entro la massa massima di 40 t del carro ferroviario e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, entro la massa massima di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre con i due tipi di carri convalidata dall'Azienda stessa, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo al trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati. 7. Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avra' il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata. In alternativa, il richiedente potra' indicare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti le masse stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice. 8. Gli importi, come determinati nel comma 7, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovra' essere indicato l'itinerario, e cioe' quello riguardante la viabilita' minore e quelli riguardanti l'A.N.A.S. e dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti. 9. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 6 sara' effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi X di validita' dell'autorizzazione. 10. Gli importi come definiti al comma 6, saranno per ciascun anno solare, a partire dal 1 gennaio del 1993, adeguati automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1, con arrotondamento alle mille lire. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.