Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.) 
                            (Indennizzo) 
  1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti  proprietari  per  la
maggiore usura della strada in  relazione  al  transito  dei  veicoli
eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con  le  modalita'
di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3  che  fanno  parte  integrante  del
presente regolamento. Detta misura,  per  ciascun  anno  solare,  con
decorrenza dal 1Πgennaio di ogni anno, e'  adeguata  automaticamente
con decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, alle variazioni degli indici  ISTAT  relativi
ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per  importi
fino a cinquecento lire. Per gli  indici  ISTAT  di  riferimento,  si
assumono  gli  ultimi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica, entro il 1Πdicembre di ogni anno. 
  2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare  alla
domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia
proprietario o concessionario della strada interessata  al  transito,
si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite  a  favore
del competente ente. 
  3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili
con  esazioni  di  ingresso  -  uscita,  l'indennizzo  e'   calcolato
assumendo come valore "L" (elle) che figura  nel  calcolo  di  "I"  -
giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso
autostradale non controllabile. 
  4. Nel caso di veicoli e trasporti  eccezionali  che  impegnano  la
rete viaria di piu' regioni, per i quali e' previsto il pagamento  di
un'indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione
alla  lunghezza  dei  tratti  relativi  al  percorso   dei   transiti
effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni. 
  5. E' consentita la valutazione convenzionale  dell'indennizzo  per
la maggiore usura  per  i  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  carri
ferroviari, nonche' per le macchine operatrici e gli  autoveicoli  ad
uso speciale qualora, all'atto  della  domanda  di  autorizzazione  a
tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di  precisare
il  chilometraggio  da  effettuare  complessivamente  ne'  i  singoli
itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. 
    

  6. La valutazione convenzionale riferita al periodo di  un  anno  e
alla  massa  complessiva  del  veicolo,  quale risulta dalla relativa
carta di circolazione, e' effettuata come segue:
  a) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI ATTE AL CARICO:
    sino a 20 t                           L.      988.000
    da oltre 20 t a 33 t                  "     1.646.000
    da oltre 33 t a 56 t                  "     2.798.000
  b) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI NON ATTE AL CARICO:
    sino a 20 t                           L.      329.000
    da oltre 20 t a 33 t                  "       576.000
    da oltre 33 t a 56 t                  "       988.000
    da oltre 56 t a 70 t                  "     1.646.000
    oltre 70 t (per ogni t in piu')       "        49.000
    c)  VEICOLI  AD  USO  SPECIALE  ALLESTITI CON AUTOGRU E SIMILI: i
medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la  massa
superiore  a  56  t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in
piu'.
    d) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto  di
carri  ferroviari a due assi entro la massa massima di 40 t del carro
ferroviario e L. 13.000 per  viaggio,  per  i  complessi  adibiti  al
trasporto  di carri ferroviari a quattro assi, entro la massa massima
di 80 t del carro ferroviario. A  tal  fine,  i  richiedenti  devono,
all'atto della domanda da presentare tramite l'Azienda autonoma delle
ferrovie  dello  Stato,  ovvero l'amministrazione concessionaria o di
gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre  con  i  due
tipi    di    carri    convalidata    dall'Azienda   stessa,   ovvero
dall'amministrazione concessionaria o di  gestione.  In  alternativa,
l'Azienda    autonoma    delle    ferrovie    dello   Stato,   ovvero
l'amministrazione  concessionaria  o  di  gestione,  nella  veste  di
amministrazione   concedente   il   servizio,   provvede   a  versare
direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo  al
trimestre  con  i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono
esonerati,   all'atto   della   presentazione   della   domanda    di
autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
    
  7. Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 6, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono  essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella  annuale;  in  tal
caso  l'autorizzazione  avra'  il  valore  temporale   corrispondente
all'entita' della soluzione versata. In alternativa,  il  richiedente
potra' indicare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2.  I  valori  dell'indennizzo,  anche  se  determinati  in   maniera
convenzionale, sono dovuti solo per  i  veicoli  eccedenti  le  masse
stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice. 
  8. Gli importi, come determinati nel comma  7,  sono  versati,  nei
casi  di  itinerari  interessanti  sia  le  strade  statali  che   la
viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni  regionali
e  di  3/10  al  compartimento  A.N.A.S.  competente  per  territorio
operativo.  In  tali  casi,  nelle  domande  rivolte  ai   due   enti
interessati, dovra' essere  indicato  l'itinerario,  e  cioe'  quello
riguardante la viabilita' minore e quelli  riguardanti  l'A.N.A.S.  e
dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti. 
  9. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di  cui  al  comma  6
sara' effettuato nella misura di X/12 rispetto a  quanto  dovuto  per
l'intero   anno,   in   conformita'   dei   mesi   X   di   validita'
dell'autorizzazione. 
  10. Gli importi come definiti al comma 6, saranno per ciascun  anno
solare, a partire dal 1Πgennaio del 1993,  adeguati  automaticamente
alle  variazioni  degli  indici  ISTAT,  di  cui  al  comma  1,   con
arrotondamento alle mille lire. 
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad  eccezione  dei
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle autorizzazioni rilasciate  dagli
enti concessionari di autostrade.