Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.)
(Aggiornamenti)
1. Le amministrazioni regionali provvedono a mantenere aggiornate
le risultanze dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva
area circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie
per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito
eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle
amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi
alle autorizzazioni rilasciate.