Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.) (Aggiornamenti) 1. Le amministrazioni regionali provvedono a mantenere aggiornate le risultanze dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva area circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.