Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.)
(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, di cui
all'articolo 10, comma 16, del codice, sono determinate con le
disposizioni che seguono.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo
61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva
massima;
b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di
traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che
consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non
superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di
tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di
dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e
soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al
titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa
complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di
72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i
veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme
tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti
eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli
della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro.
Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice
III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo
della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo
trattore e' non inferiore a 259 kw. La massa complessiva di 42 t, nel
caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a
terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche'
riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della
M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della
valutazione della velocita' massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t;
per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli
assi a terra;
c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e
dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di
gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10
bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a
80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli
dell'articolo 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i
veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali,
abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di
base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore
possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la
tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti
pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno
di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto
di traino uguale o superiore a 3;
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si
fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i
veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa
rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del
propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore
massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il
veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kw/t per combinazioni della massa complessiva sino a
100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kw/t per combinazione della massa complessiva di
oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra
100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella
risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kw/t. Le
potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47
kw/t e 1,03 kw/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per
la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150
t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con
rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui
al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in
conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I e II con
esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa
appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e succes-
sive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4
dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore
a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i
limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica
dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse
legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della
categoria N3;
d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui al
punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano
in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di
massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le
combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore
a 6), una velocita' stabilizzata di 25 (Piu' o Meno) 5 km/h
(scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h)
senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio,
di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta
pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II
citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui
al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle
predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime
prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i
veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice,
qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali
masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del
codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli
rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a
motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati
esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli
ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o
per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni
dettate, con specifico provvedimento, dal Ministro dei trasporti.
Nota all'art. 9:
- La direttiva n. 71/320/CEE e' stata recepita con
decreto ministeriale 5 agosto 1974: "Norme relative alla
omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di
rimorchio per quanto riguarda la frenatura" (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
settembre 1974).