Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.) 
   (Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali) 
  1.  Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali   dei   veicoli
eccezionali e di quelli adibiti  al  trasporto  eccezionale,  di  cui
all'articolo 10, comma  16,  del  codice,  sono  determinate  con  le
disposizioni che seguono. 
    a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
    a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo
61 del codice; 
    a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
    a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h. 
    b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
    b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; 
    b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa  complessiva
massima; 
    b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in  servizio  di
traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); 
    b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che
consentano  di  raggiungere  una  velocita'  massima  calcolata   non
superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento  di
tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: 
     b.4.1) quando viaggiano isolati; 
     b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro  i  limiti  di
dimensioni e massa ammessi dagli  articoli  61  e  62  del  codice  e
soddisfano le condizioni di cui al comma  5,  dell'appendice  III  al
titolo III; 
     b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa
complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di
72 t nel rispetto del rapporto di  traino  1,45.  In  questo  caso  i
veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le  norme
tecniche  specifiche  per  i  veicoli  eccezionali  e  per  trasporti
eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore  per  i  veicoli
della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro.
Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto  b)  dell'appendice
III al titolo III o della verifica ivi  prevista  del  valore  minimo
della potenza specifica se la  potenza  del  propulsore  del  veicolo
trattore e' non inferiore a 259 kw. La massa complessiva di 42 t, nel
caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante  sugli  assi  a
terra del semirimorchio; 
    b.5)  eventuali  dispositivi  limitatori  di  velocita',  purche'
riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale  della
M.C.T.C.,  devono  intendersi  elementi  costruttivi  ai  fini  della
valutazione della velocita' massima calcolata. 
    c) Per i veicoli rimorchiati: 
    c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio:  29  t;
per i semirimorchi tale massa e' riferita  a  quella  gravante  sugli
assi a terra; 
    c.2)  velocita'  di  base   ai   fini   del   dimensionamento   e
dell'equipaggiamento,  tenuto  anche   conto   della   pressione   di
gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo'  superare  i  10
bar: 
     c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; 
     c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a
80 t e, in ogni  caso,  per  i  limiti  di  sagoma  eccedenti  quelli
dell'articolo 61 del codice; 
     c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t.  Per  i
veicoli  rimorchiati  eccezionali  e   per   trasporti   eccezionali,
abbinabili a trattori classificati mezzi  d'opera,  la  velocita'  di
base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h. 
    d) Prove: 
    d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal  costruttore
possono essere ammessi a condizione che lo  spunto  in  salita  e  la
tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti
pendenze: 
     d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a); 
     d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno
di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b); 
     d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino di 1,45; 
      d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto
di traino uguale o superiore a 3; 
    d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione,  si
fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i
veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della  massa
rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima  del
propulsore installato  sul  veicolo  a  motore,  riferita  al  valore
massimo in tonnellate della combinazione  che  puo'  formare  con  il
veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
     d.2.1) 1,76 kw/t per combinazioni della massa complessiva sino a
100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); 
     d.2.2) 1,17 kw/t per combinazione  della  massa  complessiva  di
oltre 150 t. 
   Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra
100 e 150 t, la potenza minima  del  propulsore  deve  essere  quella
risultante per interpolazione  lineare  tra  1,76  e  1,17  kw/t.  Le
potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47
kw/t e 1,03 kw/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e  1,03,  per
la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100  e  150
t, per i veicoli trattori ad  aderenza  totale  ed  equipaggiati  con
rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui
al successivo punto d.3.3; 
    d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura  sara'  attuata  in
conformita' delle disposizioni di  cui  agli  allegati  I  e  II  con
esclusione del punto  1.1.4.2.  dell'allegato  II  e  della  relativa
appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE  e  succes-
sive modificazioni: 
     d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto  2.4
dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere  inferiore
a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati  a  circolare  anche  entro  i
limiti di cui agli articoli 61  e  62  del  codice,  senza  l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del  codice,  la  verifica
dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette  masse
legali, nel rispetto delle  norme  in  vigore  per  i  veicoli  della
categoria N3; 
     d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di  cui  al
punto b), alla massa massima eccezionale che possono  formare,  siano
in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni  di
massa di 72 t e rapporto di traino  di  1,45)  e  del  4,5%  (per  le
combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore
a 6),  una  velocita'  stabilizzata  di  25  (Piu'  o  Meno)  5  km/h
(scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore  di  25  km/h)
senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio,
di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta
pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; 
     d.3.3) le prove di cui ai  punti  1.3  e  1.4  dell'allegato  II
citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui
al punto d.3.2), la quale e' invece da  ritenersi  sostitutiva  delle
predette prove 1.3 e 1.4 del  predetto  allegato  II.  Queste  ultime
prove devono, comunque, essere effettuate alle masse  massime  che  i
veicoli possono conseguire ai  sensi  dell'articolo  62  del  codice,
qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione  a  tali
masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10  del
codice,  sia  per  i  veicoli  a  motore  isolati  che   per   quelli
rimorchiati. 
   2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli,  sia  a
motore  (abilitati  o  non  al  traino)  che  rimorchiati,  destinati
esclusivamente a servizi  di  trasporto  o  di  movimentazione  negli
ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per  uso  speciale  o
per trasporto  specifico,  ai  quali  si  applicano  le  prescrizioni
dettate, con specifico provvedimento, dal Ministro dei trasporti. 
 
          Nota all'art. 9:
            - La  direttiva  n.  71/320/CEE  e'  stata  recepita  con
          decreto  ministeriale  5  agosto 1974: "Norme relative alla
          omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di
          rimorchio per quanto riguarda la frenatura" (pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
          settembre 1974).