Art. 11. 
                 Versamento contributi assistenziali 
  1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa  vigente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   a   versare
all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del  Servizio  sanitario
nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con
separata  documentazione  degli  stessi  distintamente  dagli   altri
contributi ed al  netto  dei  soli  importi  spettanti  a  titolo  di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 
  2. In sede di prima  applicazione,  nel  primo  trimestre  1993,  i
soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le  modalita'
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I datori di lavoro agricoli  versano  allo  SCAU,  con  separata
documentazione,  i  contributi  per  le  prestazioni   del   Servizio
sanitario  nazionale,  distintamente  dagli  altri  contributi   alle
scadenze previste dalla normativa vigente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i  predetti
contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i  lavoratori
marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  i  rispettivi
datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle  scadenze
previste per i soggetti di cui  al  comma  1,  i  contributi  per  le
prestazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  distintamente  dagli
altri contributi, alle Casse marittime che  provvedono  a  riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione. 
  4. Le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
provvedono a versare i contributi per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale alle stesse scadenze previste per i  soggetti  di
cui al precedente comma 1. 
  5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati  con  le
modalita' previste dal decreto di attuazione dell'articolo  14  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. 
  6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
sui redditi  da  pensione  e  da  rendita  vitalizia  corrisposti  da
amministrazioni,  enti,  istituti,  casse,  gestioni   o   fondi   di
previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto  o  accordo
collettivo di lavoro, sono versati, a  cura  dei  predetti  soggetti,
entro la fine del bimestre successivo a quello  di  erogazione  delle
rate di pensione. 
  7. Nella documentazione relativa al versamento  dei  contributi  di
cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare,
distinti per regione in  base  al  domicilio  fiscale  posseduto  dal
lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno,  il  numero  dei
soggetti,  le  basi  imponibili  contributive   e   l'ammontare   dei
contributi. In sede di prima  applicazione  le  predette  indicazioni
relative ai primi tre mesi del 1993 possono  essere  fornite  con  la
documentazione relativa al versamento dei contributi  effettuato  nel
mese di aprile 1993. 
  8. Per il 1993 i  soggetti  di  cui  al  comma  6  provvedono  agli
adempimenti di cui al precedente comma con riferimento  al  luogo  di
pagamento della pensione. 
  9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti  alle  regioni  in
relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno
dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. 
  10. Le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo,  e
gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per  le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  su  appositi  conti
infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale  dello   Stato,
intestati alle regioni. I contributi di cui al  comma  5  sono  fatti
affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3  sono
accreditati  dall'I.N.P.S.  ai  predetti  conti.  In  sede  di  prima
applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi
sui conti correnti  infruttiferi  delle  regioni  e'  effettuato  con
riferimento all'intero primo trimestre 1993. In relazione al disposto
di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 giugno 1993, alla
ripartizione  fra  le  regioni  dei  contributi  riscossi  nel  primo
trimestre 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le  quote  del
Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del  tesoro  sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma. 
  11. I soggetti di cui al precedente comma  inviano  trimestralmente
alle  regioni  interessate  il  rendiconto  dei  contributi  sanitari
riscossi o trattenuti e versati sui  c/c  di  tesoreria  alle  stesse
intestati; in sede di prima  applicazione  il  rendiconto  del  primo
trimestre 1993 e' inviato alle regioni con il rendiconto del  secondo
trimestre 1993; entro trenta giorni dalla data  di  approvazione  dei
propri bilanci consuntivi, ovvero  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  al
Parlamento del Rendiconto generale, i soggetti di cui  al  precedente
comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni  o
trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative  al
numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive. 
  12. Al fine del versamento dei contributi per  le  prestazioni  del
Servizio  sanitario  nazionale  non   si   applicano   il   comma   2
dell'articolo 63 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
l'articolo 17 del  regio  decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  e
l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954. 
  13. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  14. Per l'anno  1993  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a
provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle  somme
iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione  dell'entrata  e
sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per importi pari ai contributi  accreditati  alle  regioni
dai soggetti di cui al precedente comma 9. 
  15. Per l'anno 1993 il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nelle more di attuazione  dei  decreti
di cui al comma precedente delibera l'assegnazione  in  favore  delle
regioni, a  titolo  di  acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto  conto  dell'importo  complessivo
presunto dei contributi per le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale attribuiti a ciascuna  delle  regioni.  Entro  il  mese  di
febbraio  1994  il  CIPE   con   le   predette   modalita'   provvede
all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle  quote  del
Fondo   sanitario   nazionale,   parte   corrente   1993,   ad   esse
effettivamente spettanti. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  a
procedere alle risultanti compensazioni  a  valere  sulle  quote  del
Fondo sanitario nazionale, parte corrente erogata per l'anno 1994. 
  16. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  3,  del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con  modificazioni
nella legge 25 gennaio 1990,  n.  8,  le  anticipazioni  mensili  che
possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali per  i  primi
sette mesi dell'anno 1993 sono  riferite  ad  un  terzo  della  quota
relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.