Art. 12. 
                      Fondo sanitario nazionale 
  1. Il Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente  e  in  conto
capitale e' alimentato  interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
bilancio dello Stato ed il suo  importo  e'  annualmente  determinato
dalla legge  finanziaria  tenendo  conto,  limitatamente  alla  parte
corrente,  dell'importo  complessivo  presunto  dei   contributi   di
malattia attribuiti direttamente alle regioni. 
  2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale  complessivo
di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla  quota  iscritta  nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti  di  rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei  capitoli  da
istituire nello stato di previsione del Ministero  della  sanita'  ed
utilizzata per il finanziamento di: 
    1) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 
      a) Istituto superiore  di  sanita'  per  le  tematiche  di  sua
competenza; 
      b) Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro per le tematiche di sua competenza; 
      c) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il
cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a  norma  delle  leggi
vigenti; 
      d) Istituti zooprofilattici sperimentali per  le  problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; 
      e) centri di ricerca per l'erogazione di attivita' sanitarie di
alta specialita' di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale; 
    2) iniziative centrali previste da  leggi  nazionali  riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o  nazionale
per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti  gestionali,  la
valutazione dei servizi,  le  tematiche  della  comunicazione  e  dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. 
  3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota  individuata
ai sensi del  comma  precedente,  e'  ripartito  con  riferimento  al
triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in  coerenza
con le  previsioni  del  disegno  di  legge  finanziaria  per  l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da  assicurare
alle  regioni  viene  determinata  sulla  base  di  un   sistema   di
coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai  livelli  uniformi   di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio  nazionale,  determinati
ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi: 
    a) popolazione residente; 
    b)  mobilita'  sanitaria  per  tipologia   di   prestazioni,   da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche
per singolo caso  fornite  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle
aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; 
    c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle   strutture
immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e   delle   dotazioni
strumentali. 
  4.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  assicura  altresi'  quote   di
finanziamento destinate a: 
    a) riequilibrio a favore delle regioni con dotazione  di  servizi
eccedenti gli standard di riferimento,  da  attuarsi  nel  corso  del
primo triennio di applicazione del presente decreto; 
    b)  riequilibrio   a   favore   delle   regioni   particolarmente
svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e  quantitativi  di
assistenza sanitaria, con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
  5. Le quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,
assegnate alle regioni a  statuto  ordinario,  confluiscono  in  sede
regionale nel Fondo comune di  cui  all'articolo  8  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della determinazione del tetto massimo di indebitamento.  Tali  quote
sono utilizzate esclusivamente per  finanziare  attivita'  sanitarie.
Per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  provincie  autonome  le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.