Art. 13. 
                     Autofinanziamento regionale 
  1. Le  regioni  fanno  fronte  con  risorse  proprie  agli  effetti
finanziari  conseguenti  all'erogazione  di  livelli  di   assistenza
sanitaria  superiori  a  quelli  uniformi  di  cui  all'articolo   1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti  come
base per la determinazione del parametro capitario  di  finanziamento
di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli  eventuali  disavanzi  di
gestione delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere
con conseguente esonero  di  interventi  finanziari  da  parte  dello
Stato. 
  2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le  regioni
hanno  facolta',  ad  integrazione   delle   misure   gia'   previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la
riduzione dei limiti massimi di spesa per  gli  esenti  previsti  dai
livelli di assistenza, l'aumento  della  quota  fissa  sulle  singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle  ricette  relative  a  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'esonero totale  per  i  farmaci  salva-vita,
nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi  regionali
secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i)  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
  3. Le regioni, nell'ambito della propria  disciplina  organizzativa
dei servizi e della  valutazione  parametrica  dell'evoluzione  della
domanda delle specifiche  prestazioni,  possono  prevedere  forme  di
partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre  a
carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi  titolo
esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.