Art. 10. 
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente  ed
                              autonomo 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette 
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di  invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  delle  forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle  gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  eccedenti  l'ammontare
corrispondente al trattamento minimo del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle  presenti  disposizioni,  le  quote  delle
pensioni  alle  quali  si  applica  la   disciplina   dell'indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive
dell'indennita'  stessa.  Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive del regime generale, i cui importi sono  esclusi  dalla
base imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine  qualora  la
durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate
nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui  attivita'  dipendente  o
autonoma  derivi  un  reddito   complessivo   annuo   non   superiore
all'importo del trattamento minimo di cui  al  comma  1  relativo  al
corrispondente anno. 
  3.  Nei  casi  di  cumulo  con  redditi  da  lavoro  dipendente  la
trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata  all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel  caso  di
trattamenti  erogati  dallo  Stato.  A  tal  fine  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni  dei  lavoratori
ivi previste sono integrate dalla  indicazione  dell'ente  o  ufficio
pagatore della pensione e, nei casi di lavoro  a  tempo  determinato,
dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a  termine  gia'
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento. 
  4. Nei casi di cumulo con  redditi  da  lavoro  autonomo,  ai  fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono  tenuti  a
produrre all'ente o ufficio erogatore  della  pensione  dichiarazione
dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro  lo  stesso
termine previsto per la  dichiarazione  ai  fini  dell'IRPEF  per  il
medesimo  anno.  Alle  eventuali  trattenute  provvedono   gli   enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro  e  gli
altri  uffici  pagatori  dei  trattamenti  delle  pensioni   di   cui
all'articolo 1  della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  che  sono,
altresi', tenuti alla effettuazione  delle  trattenute  nei  casi  di
superamento delle  cinquanta  giornate  di  lavoro  cui  al  comma  2
relativamente ai periodo lavorativi per i quali  non  ha  operato  la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3. 
  5. I trattamenti pensionistici sono  totalmente  cumulabili  con  i
redditi derivanti da attivita' svolte  nell'ambito  di  programmi  di
reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili,  promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.  I  predetti
redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne'  danno
luogo al diritto alle relative prestazioni. 
  6. Le pensioni di anzianita' a carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle  forme  di
essa sostitutive, nonche'  i  trattamenti  anticipati  di  anzianita'
delle  forme  esclusive,  con  eslcusione  delle  eccezioni  di   cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio   1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di  cui  ai
commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente,
nella loro interezza, e con quelli da lavoro  autonomo  nella  misura
per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero  alla  cessazione  dal
lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione  dagli  elenchi  di
categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui  ai
commi 3 e 4. 
  7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6  sono  equiparati,
agli effetti del  presente  articolo,  alle  pensioni  di  vecchiaia,
quando  i  titolari  di  esse  compiono  l'eta'  stabilita   per   il
pensionamento di vecchiaia. 
  8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano gia'
pensionati ovvero hanno maturato il  diritto  a  pensionamento  entro
tale  data  e  ne  ottengano  il  trattamento  nel  corso  del  1994,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  previgente
normativa.