Art. 10.
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed
autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle
pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive
dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla
base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la
durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate
nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o
autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la
trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di
trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori
ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio
pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato,
dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia'
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a
produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione
dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il
medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli
altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono,
altresi', tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di
superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2
relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti
redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno
luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di
essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
delle forme esclusive, con eslcusione delle eccezioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente,
nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura
per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal
lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di
categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia,
quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano gia'
pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro
tale data e ne ottengano il trattamento nel corso del 1994,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa.