Art. 11.
Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente, Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, commi 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.