Art. 11. 
               Perequazione automatica delle pensioni 
  1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica  delle  pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale  ed
effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono  calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine di  ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando  il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie  di
operai  ed  impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese   di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio  relativo  all'anno
precedente, Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
  2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in  relazione  all'andamento  dell'economia  e  tenuto  conto   degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3,  commi  1,  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.