Art. 12. 
                       Aliquote di rendimento 
  1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata: 
    

                                                     Quote di pensione
                                                     corrispondenti
                                                      per ogni anno
                                                      di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite              contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso)            complessiva
                   -                                         -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . ..                 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . ..                 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . ..                 1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . .                 0,90

    
  2. Le percentuali di  riduzione  derivanti  dal  raffronto  tra  le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo  della
retribuzione  annua   pensionabile   per   l'assicurazione   generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese alle forme di previdenza sostitutive  ed  esclusive,  ai  fini
della determinazione della  misura  delle  relative  pensioni,  fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile  previsti  dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli  di  cui  all'art.  8  della
legge 31 ottobre 1988,  n.  480  e  le  percentuali  di  abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160. 
  3. In fase di prima applicazione, qualora non  siano  previsti  dai
singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione  pensionabile,  le
quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e
le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano,
a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza
quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' el-  evate,
e  con  scaglionamento  riferito  alla  meta'  delle  percentuali  di
riduzione predette. In ogni caso  le  percentuali  di  riduzione  non
possono  determinare  aliquote  di  rendimento  inferiori  a   quelle
stabilite al comma 1.