Art. 12.
Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini
della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della
legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai
singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le
quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e
le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano,
a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza
quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' el- evate,
e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di
riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non
possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle
stabilite al comma 1.