Art. 13. 
           Norma transitoria per il calcolo delle pensioni 
  1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  l'importo  della
pensione e' determinato dalla somma: 
    a) della quota di pensione  corrispondente  all'importo  relativo
alle anzianita' contributive acquisite  anteriormente  al  1  gennaio
1993,  calcolato  con  riferimento  alla  data  di  decorrenza  della
pensione secondo  la  normativa  vigente  precedentemente  alla  data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via  transitoria,  anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per  la  determinazione
della retribuzione pensionabile; 
    b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  all'importo   del
trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'   contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le  norme
di cui al presente decreto.