Art. 13.
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della
pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.