Art. 14. 
          Riscatto di periodo non coperti da assicurazione 
  1. I lavoratori dipendenti che possono far valere  complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di  effettiva
attivita' lavorativa  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o  nelle  forme  di
previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facolta'  di
riscattare,  a  domanda,  con  le  norme  e  le  modalita'   di   cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura  massima  complessiva  di
cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di  assenza  facoltativa
del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi
familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in  misura  non
inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi 
non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994. 
  2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il  riscatto
del periodo di corso legale di laurea. 
  3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia  prevista
l'astenzione obbligatoria dal  lavoro  per  gravidanza  e  puerperio,
ancorche' intervenuti al di  fuori  del  rapporto  di  lavoro,  danno
luogo,  sempreche'  il  lavoratore  possa  far  valere   l'anzianita'
lavorativa  di  cui  al  comma  1,  a  contribuzione  figurativa   da
accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155.