Art. 14. Riscatto di periodo non coperti da assicurazione 1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facolta' di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994. 2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. 3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astenzione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorche' intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreche' il lavoratore possa far valere l'anzianita' lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.