Art. 14.
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attivita' lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di
previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facolta' di
riscattare, a domanda, con le norme e le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di
cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa
del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi
familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non
inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi
non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.
2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto
del periodo di corso legale di laurea.
3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista
l'astenzione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio,
ancorche' intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno
luogo, sempreche' il lavoratore possa far valere l'anzianita'
lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da
accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155.