Art. 15. 
                 Accredito dei contributi figurativi 
 
  1.   Ai   fini   del   diritto   alla   pensione   di    anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori  dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i  quali
alla data del  31  dicembre  1992  non  possono  far  valere  periodi
pregressi di contribuzione,  i  periodi  figurativi  computabili  non
possono eccedere complessivamente cinque anni. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
pensioni  di  anzianita'  delle  forme  di   previdenza   sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate
rispetto all'eta' per il collocamento a  riposo  d'ufficio  a  carico
delle forme di previdenza esclusive.