Art. 15.
Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi
pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate
rispetto all'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza esclusive.