Art. 15. Accredito dei contributi figurativi 1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita' dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate rispetto all'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.