Art. 16
Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per essi previsti.