Art. 16 
                 Prosecuzione del rapporto di lavoro 
 
  1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato  e  degli  enti
pubblici non economici di permanere in servizio,  con  effetto  dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per  il
collocamento a riposo per essi previsti.