Art. 17.
Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1'
gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di
mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, nonche' i relativi importi sostitutivi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con
l'attivita' lavorativa aventi carattere di generalita' per i
lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i
rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base
contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri
finanziari delle gestioni interessate.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni
previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive
aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al
fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per
periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote e'
disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano
regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono
obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".