Art. 18 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Salvo quanto  diversamente  previsto  da  singoli  articoli,  le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 
1 gennaio 1993. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
 
                              SCALFARO 
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  CRISTOFORI, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI