Art. 18
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI