Art. 14.
                        Il senato accademico
  1.  Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione e al coordinamento delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
strutture didattiche e scientifiche.
  2. Spetta in particolare al senato accademico:
    a) coordinare  le  attivita'  delle  strutture  didattiche  e  di
ricerca;
    b) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art.
8  ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9
in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed
ai regolamenti interni;
    c)   elaborare   e   approvare,   sentito   il    consiglio    di
amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo
conto   delle  indicazioni  avanzate  dalle  strutture  didattiche  e
scientifiche;
    d) predisporre  e  approvare,  prima  dell'inizio  di  ogni  anno
accademico,   il   programma   annuale   dell'attivita'  didattica  e
scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e dopo  aver
sentito   il   consiglio   di  amministrazione  per  quanto  riguarda
l'acquisizione  delle  risorse  e  la  migliore  utilizzazione  delle
strutture esistenti;
    e)  determinare  i  criteri  per  la  distribuzione del personale
docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
    f)  avanzare  proposte  al  consiglio  di   amministrazione   per
l'assegnazione  di personale tecnico ed amministrativo alle strutture
didattiche e di ricerca;
    g) avanzare al  consiglio  di  amministrazione  proposte  per  la
ripartizione   delle  risorse  finanziarie,  compreso  il  contributo
conglobato versato dagli studenti;
    h)  promuovere  specifiche  iniziative  atte   a   stabilire   un
equilibrato   rapporto   tra   risorse   disponibili   e  domande  di
immatricolazione e di iscrizione;
    i)  approvare,   sentito   il   consiglio   di   amministrazione,
l'istituzione  dei  servizi  indicati  dal precedente art. 5, terzo e
quarto comma, su proposta delle  facolta',  dei  dipartimenti  e  del
consiglio degli studenti;
    l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge
da inoltrare al Ministro;
    m)  approvare  gli  accordi  quadro  in  ordine alle attivita' di
collaborazione con soggetti esterni di  cui  al  precedente  art.  5,
terzo e quarto comma;
    n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali
e internazionali di cooperazione;
    o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni
consultive  e con durata temporanea o permanente, fissandone le rela-
tive competenze;
    p) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto  dalla
giunta di Ateneo;
    q)  dare  pareri  su  qualsiasi  argomento che il rettore ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
    r) esercitare tutte le altre attribuzioni che  allo  stesso  sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme leg-
islative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.
  3.   Il  senato  accademico  puo'  delegare  alla  giunta  d'Ateneo
l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per  quanto  previsto
dalle lettere a ), b ), c ), d ), h ), l ), q ), r) del secondo comma
del presente articolo e dall'art. 8.
  4.  Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede,
in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando
occorra o quando ne faccia richiesta motivata  almeno  un  terzo  dei
suoi membri.
  5.  Le  procedure  per  il funzionamento del senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente  art.
8.
  6. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e'
composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il prorettore vicario;
    c) i presidi di facolta';
    d)  un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un
rappresentante  dei  professori  di  ruolo  di  seconda  fascia,   un
rappresentante dei ricercatori;
    e)  sei  rappresentanti  delle  grandi  aggregazioni scientifico-
disciplinari presenti  nell'Ateneo.  L'elettorato  attivo  e  passivo
spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. La meta' dei predetti
rappresentanti   e'  eletta  fra  i  direttori  di  dipartimento.  La
votazione avverra' su due liste distinte: una  comprendente  l'elenco
dei direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i
quali  saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori
di  ruolo  e  ricercatori  su  apposite  liste   di   candidati   con
l'espressione di una unica preferenza per ognuna delle due liste.
    f)   un  rappresentante  degli  studenti  per  ciascuna  facolta'
partecipa, con voto consultivo e senza che la presenza concorra  alla
formazione   del  numero  legale,  limitatamente  agli  argomenti  di
organizzazione didattica.
  7.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa,  con   voto
consultivo  e  senza  che  la  presenza  concorra alla formazione del
numero legale, il direttore amministrativo o  un  suo  delegato,  che
esercita anche le funzioni di segretario.
  8.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto;
in caso di parita' prevale il voto del rettore.
  9. Il senato accademico dura in carica tre anni.