Art. 14. Il senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. 2. Spetta in particolare al senato accademico: a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca; b) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 8 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni; c) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche; d) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale dell'attivita' didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e dopo aver sentito il consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; e) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche; f) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca; g) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti; h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di immatricolazione e di iscrizione; i) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione dei servizi indicati dal precedente art. 5, terzo e quarto comma, su proposta delle facolta', dei dipartimenti e del consiglio degli studenti; l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro; m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 5, terzo e quarto comma; n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione; o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le rela- tive competenze; p) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo; q) dare pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame; r) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme leg- islative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo. 3. Il senato accademico puo' delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto dalle lettere a ), b ), c ), d ), h ), l ), q ), r) del secondo comma del presente articolo e dall'art. 8. 4. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. 5. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 8. 6. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) il prorettore vicario; c) i presidi di facolta'; d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori; e) sei rappresentanti delle grandi aggregazioni scientifico- disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. La meta' dei predetti rappresentanti e' eletta fra i direttori di dipartimento. La votazione avverra' su due liste distinte: una comprendente l'elenco dei direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i quali saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori di ruolo e ricercatori su apposite liste di candidati con l'espressione di una unica preferenza per ognuna delle due liste. f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta' partecipa, con voto consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, limitatamente agli argomenti di organizzazione didattica. 7. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario. 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parita' prevale il voto del rettore. 9. Il senato accademico dura in carica tre anni.