Art. 15. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 8 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni; b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo; c) approvare il conto consuntivo; d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e definire i criteri e le modalita' dei relativi inventari; e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, le quali possono essere definite anche in misura unica conglobata; f) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti; g) approvare l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture tecniche ed amministrative centrali di Ateneo; h) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca; i) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi; l) esprimere il parere al senato accademico sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche; m) esprimere il parere al senato accademico, prima dell'inizio di ogni anno accademico e sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il programma annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; n) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse dei propri dipendenti docenti e non docenti; o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le rela- tive competenze; p) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme leg- islative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo. 3. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere a ), b ), c ), f ), g ), i ), m ), n ), q) del secondo comma del presente articolo. 4. Il consiglio puo' inoltre delegare ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici, in materie specificatamente indicate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente. 5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 8. 6. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) il prorettore vicario; c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario; d) due professori di ruolo di prima fascia; e) due professori di ruolo di seconda fascia; f) due rappresentanti dei ricercatori; g) tre rappresentanti degli studenti; h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; i) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo; l) un rappresentante, rispettivamente, della regione Lombardia, della provincia, del comune e della camera di commercio di Bergamo; m) possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico. 7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), h) nonche' di quella indicata alla precedente lettera g) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento degli studenti. 8. I rappresentanti indicati alle precedenti lettere l) e m) non possono essere docenti universitari o dipendenti di Atenei e devono essere scelti tra persone che non abbiano con l'Universita' rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. 9. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere da d) a h) possono essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.