Art. 15.
                   Il consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
  2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
    a) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art.
8  ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9
in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed
ai regolamenti interni;
    b) approvare,  sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione predisposto dalla giunta di Ateneo;
    c) approvare il conto consuntivo;
    d)  esercitare  la  vigilanza  sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita' e definire i  criteri  e  le
modalita' dei relativi inventari;
    e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico
degli  studenti,  le  quali  possono  essere definite anche in misura
unica conglobata;
    f) definire ed attuare, su proposta  del  senato  accademico,  la
ripartizione   delle  risorse  finanziarie,  compreso  il  contributo
conglobato versato dagli studenti;
    g)   approvare   l'assegnazione   di   personale    tecnico    ed
amministrativo  alle strutture tecniche ed amministrative centrali di
Ateneo;
    h) definire  ed  attuare,  su  proposta  del  senato  accademico,
l'assegnazione  di personale tecnico ed amministrativo alle strutture
didattiche e di ricerca;
    i) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano  di
sviluppo,  il  piano  di  sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i
relativi interventi attuativi;
    l) esprimere il parere al senato accademico sul piano pluriennale
di sviluppo dell'Ateneo  tenendo  conto  delle  indicazioni  avanzate
dalle strutture didattiche e scientifiche;
    m) esprimere il parere al senato accademico, prima dell'inizio di
ogni  anno accademico e sulla base del piano pluriennale di sviluppo,
il programma annuale di attivita'  dell'Ateneo  per  quanto  riguarda
l'acquisizione  delle  risorse  e  la  migliore  utilizzazione  delle
strutture esistenti;
    n) deliberare l'istituzione  dei  servizi  sociali,  culturali  e
ricreativi,  compreso  il  servizio  mensa,  di  interesse dei propri
dipendenti docenti e non docenti;
    o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni
consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le  rela-
tive competenze;
    p)  esercitare  tutte  le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme leg-
islative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.
  3. Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  alla  giunta
d'Ateneo  l'esercizio  di  proprie attribuzioni salvo quanto previsto
dalle lettere a ), b ), c ), f ), g ), i ), m ), n ), q) del  secondo
comma del presente articolo.
  4.   Il   consiglio  puo'  inoltre  delegare  ai  dirigenti  ed  ai
responsabili degli uffici, in materie specificatamente indicate dalla
delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento  di
determinati  compiti  ferme  restando  le  competenze loro attribuite
dalla normativa vigente.
  5. Le  procedure  per  la  convocazione  ed  il  funzionamento  del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo di cui al precedente art. 8.
  6.  Il  consiglio  di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il prorettore vicario;
    c) il direttore amministrativo,  che  svolge  anche  funzioni  di
segretario;
    d) due professori di ruolo di prima fascia;
    e) due professori di ruolo di seconda fascia;
    f) due rappresentanti dei ricercatori;
    g) tre rappresentanti degli studenti;
    h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
    i) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo;
    l)  un  rappresentante, rispettivamente, della regione Lombardia,
della provincia, del comune e della camera di commercio di Bergamo;
    m) possono altresi' far parte del  consiglio  di  amministrazione
rappresentanti  di  soggetti  privati che si impegnino a contribuire,
per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati
dal senato accademico, al bilancio dell'Universita' con erogazione di
fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.
  7. I criteri di individuazione delle rappresentanze  indicate  alle
precedenti  lettere  d),  e),  f), h) nonche' di quella indicata alla
precedente lettera g) e le  relative  procedure  di  elettorato  sono
fissate,  rispettivamente,  dal  regolamento generale di Ateneo e dal
regolamento degli studenti.
  8. I rappresentanti indicati alle precedenti lettere l)  e  m)  non
possono  essere  docenti universitari o dipendenti di Atenei e devono
essere scelti tra persone che non abbiano con l'Universita'  rapporti
di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti.
  9.  Il  consiglio  di  amministrazione dura in carica tre anni ed i
membri di esso indicati alle precedenti lettere da d)  a  h)  possono
essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.