Art. 16.
                     Il consiglio degli studenti
  1.  Il  consiglio  degli studenti e' organo di rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo.
  2. Esprime parere obbligatorio per le deliberazioni relative a:
    a) piano di sviluppo dell'Universita';
    b) bilancio di Ateneo;
    c) regolamento degli studenti;
    d) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;
    e) interventi di attuazione del diritto allo studio.
  Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti  giorni  dalla
trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta, e'
facolta'   degli   organi   richiedenti  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
  3. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di  interesse
degli studenti, e puo' presentare proposte agli organi competenti.
  4.  Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire i
rapporti  nazionali   ed   internazionali   con   le   rappresentanze
studentesche di altri Atenei.
  5.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  costituito  con decreto del
rettore  ed  e'  composto  dagli  studenti  eletti  nei  vari  organi
universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio
universitario  di  Bergamo. I criteri e le modalita' di elezione e di
funzionamento  del  consiglio  sono  fissati  dal  regolamento  degli
studenti.
  6.   L'Universita'   garantisce   al   consiglio  studentesco,  per
l'espletamento  dei  propri  compiti,  le  strutture  e  le   risorse
necessarie,  comprese  quelle finanziarie che potranno essere gestite
come contabilita' speciale del bilancio generale di Ateneo.
  7. Non possono essere eletti in  nessun  organo  di  rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.