Art. 16. Il consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. 2. Esprime parere obbligatorio per le deliberazioni relative a: a) piano di sviluppo dell'Universita'; b) bilancio di Ateneo; c) regolamento degli studenti; d) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio. Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta, e' facolta' degli organi richiedenti procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti, e puo' presentare proposte agli organi competenti. 4. Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 5. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore ed e' composto dagli studenti eletti nei vari organi universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo. I criteri e le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli studenti. 6. L'Universita' garantisce al consiglio studentesco, per l'espletamento dei propri compiti, le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che potranno essere gestite come contabilita' speciale del bilancio generale di Ateneo. 7. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.