Art. 36 (a).
           Piani urbani del traffico e piani del traffico
                    per la viabilita' extraurbana
  1. Ai comuni, con  popolazione  residente  superiore  a  trentamila
abitanti,  e'  fatto  obbligo  dell'adozione  del  piano  urbano  del
traffico.
  2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i  comuni
con  popolazione  residente  inferiore  a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi  dell'anno,  una  particolare  affluenza
turistica,  risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque,  impegnati  per  altre  particolari  ragioni  alla
soluzione  di  rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione  stradale.  L'elenco  dei   comuni   interessati   viene
predisposto  dalla  regione  e  pubblicato,  a cura del Ministero dei
lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la
viabilita' extraurbana (( d'intesa con  gli  altri  enti  proprietari
delle  strade  interessate.  )) La legge regionale puo' prevedere, ai
sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (b) ,  che  alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.
17   della   stessa   (b)   ,  provvedano  gli  organi  della  citta'
metropolitana.
  4. (( I piani di  traffico  sono  finalizzati  ))  ad  ottenere  il
miglioramento  delle  condizioni  di  circolazione  e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico  ed
il  risparmio  energetico,  in  accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti (( e con i piani di trasporto )) e nel  rispetto  dei  valori
ambientali,  stabilendo  le  priorita'  e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano  urbano  del  traffico  prevede  il  ricorso  ad
adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione
e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della
velocita'  e  di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai  flussi  della  circolazione  stradale  che  si  rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
  5.  Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano  le  condizioni  di
cui  al  comma  3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei
lavori pubblici per l'inserimento nel  sistema  informativo  previsto
dall'art.  226,  comma  2.  Allo  stesso  adempimento  e'  tenuto  il
presidente  della  provincia  quando   sia   data   attuazione   alla
disposizione di cui al comma 3.
  6. (( La redazione dei piani di traffico )) deve essere predisposta
nel   rispetto  delle  direttive  emanate  dal  Ministro  dei  lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per
i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni  formulate
dal  Comitato  interministeriale  per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi
generali   della  programmazione  economico-sociale  e  territoriale,
fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4,  della  legge  8
giugno 1990, n. 142 (b) .
  7.  Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno  1990,
n.  142  (b),  convocano  una  conferenza  tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
  8. E' istituito, presso il Ministero dei  lavori  pubblici,  l'albo
degli  esperti  in  materia  di  piani  di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e'  approvato  con
decreto  del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  9. A partire dalla data di formazione dell'albo  degli  esperti  di
cui  al  comma  8  e'  fatto  obbligo  di  conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che  a  tecnici  specializzati
appartenenti  al  proprio  ((  Ufficio tecnico del traffico )) , agli
esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
  10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il  quale  il  Ministero  provvede  alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 17 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b) Il testo  dell'art.  3,  comma  4,  della  legge  n.
          142/1990   (Ordinamento   delle  autonomie  locali)  e'  il
          seguente: "4. La regione determina gli  obiettivi  generali
          della  programmazione economico sociale e territoriale e su
          questa   base   ripartisce   le   risorse   destinate    al
          finanziamento  del  programma  di  investimenti  degli enti
          locali".
             Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990  e'
          il seguente:
             "Art.  17  (Aree  metropolitane).  - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano, Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle
          attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita
          sociale,  nonche'   alle   relazioni   culturali   e   alle
          caratteristiche territoriali.
             2. La regione procede alla delimitazione territoriale di
          ciascuna   area   metropolitana,  sentiti  i  comuni  e  le
          provincie interessate, entro un anno dalla data di  entrata
          in vigore dalla presente legge.
             3.  Quando  l'area  metropolitana  non  coincide  con il
          territorio  di  una  provincia  si   procede   alla   nuova
          delimitazione    delle    circoscrizioni    provinciali   e
          all'istituzione di nuove provincie ai  sensi  dell'articolo
          16 considerando l'area metropolitana come territorio di una
          nuova provincia.
             4.  Nell'area  metropolitana  la  provincia si configura
          come  autorita'  metropolitana   con   specifica   podesta'
          statutaria   ed   assume   la   denominazione   di  "citta'
          metropolitana".
             5.   In   attuazione   dell'articolo   43   della  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per
          la Sardegna), la  regione  Sardegna  puo'  con  legge  dare
          attuazione   a   quanto   previsto  nel  presente  articolo
          delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
             Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990  e'
          il seguente:
             "Art.  19  (Funzioni  della  citta'  metropolitana e dei
          comuni)
            - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e  la
          citta'    metropolitana    le    funzioni   amministrative,
          attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle  funzioni
          di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate
          ai  comuni quando hanno percepito carattere sovracomunale o
          debbono, per regioni di economicita' ed efficienza,  essere
          svolte   in   forma   coordinata  nell'area  metropolitana,
          nell'ambito delle seguenti materie:
               a)     pianificazione      territoriale      dell'area
          metropolitana;
               b) viabilita', traffico e trasporti;
               c)  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
          dell'ambiente;
               d) difesa del suolo,  tutela  idrogeologica  tutela  e
          valorizzazione   delle  risorse  idriche,  smaltimento  dei
          rifiuti;
               e) raccolta e distribuzione delle acque e delle  fonti
          energetiche;
               f)   servizi   per  lo  sviluppo  economico  e  grande
          distribuzione commerciale;
               g) servizi di area vasta nei  settori  della  sanita',
          della scuola e della formazione professionale e degli altri
          servizi urbani di livello metropolitano.
             2.  Alla  citta'  metropolitana  competono  le tasse, le
          tariffe e i contributi sui servizi ad essi attribuiti.
             3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni
          non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".
             Il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n. 142/1990,
          piu' volte citata, e' il seguente: "3.  Per  verificare  la
          possibilita'  di  concordare  l'accordo  di  programma,  il
          presidente della regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco  convoca una conferenza tra i rappresentanti di
          tutte le amministrazioni interessate".