Art. 39.
                          Segnali verticali
  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
    A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di  pericoli,  ne
indicano   la   natura   e  impongono  ai  conducenti  di  tenere  un
comportamento prudente;
    B) segnali di prescrizione:  rendono  noti  obblighi,  divieti  e
limitazioni  cui  gli  utenti  della  strada  devono  uniformarsi; si
suddividono in:
     a) segnali di precedenza;
     b) segnali di divieto;
     c) segnali di obbligo;
    C) segnali di indicazione: hanno  la  funzione  di  fornire  agli
utenti  della  strada  informazioni necessarie o utili per la guida e
per la individuazione di localita', itinerari, servizi  ed  impianti;
si suddividono in:
     a) segnali di preavviso;
     b) segnali di direzione;
     c) segnali di conferma;
     d) segnali di identificazione strade;
     e) segnali di itinerario;
     f) segnali di localita' e centro abitato;
     g) segnali di nome strada;
     h) segnali turistici e di territorio;
     i)  altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
     l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,  colori  e  simboli
dei  segnali  stradali  verticali e le loro modalita' di impiego e di
apposizione.
  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che  non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38.