Art. 44 (a).
                         Passaggi a livello
  1. In corrispondenza dei  passaggi  a  livello  con  barriere  puo'
essere  collocato,  a destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa, posto a cura e  spese  dell'esercente  la  ferrovia,  il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da   altro  dispositivo  di  segnalazione  acustica.  I  dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora  trattasi  di  barriere
manovrate  a  distanza  o  non  visibili  direttamente  dal  posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli  altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
  2.  In  corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere  collocato,  sulla  destra  della  strada,  a  cura  e   spese
dell'esercente  la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire  in
tempo  utile  della  chiusura  delle  semibarriere,  integrato  da un
dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono  essere
installate  solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi
di marcia da spartitraffico invalicabile  di  adeguata  lunghezza.  I
passaggi  a  livello  su  strada a senso unico muniti di barriere che
sbarrano  l'intera  carreggiata  solo  in  entrata  sono  considerati
passaggi a livello con semibarriere.
  3.   Nel   regolamento   sono  stabiliti  i  segnali  verticali  ed
orizzontali obbligatori di  presegnalazione  e  di  segnalazione  dei
passaggi   a  livello,  le  caratteristiche  dei  segnali  verticali,
luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente  delle
barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
  4.  Le opere necessarie (( per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle )) per assicurare la visibilita' delle strade ferrate  hanno
carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e urgenza
ai  fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilita'.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 19 del D.Lgs. n. 360/1993.