Art. 18.
       Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento
  1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed
ogni altro disegno o proposta di  legge  che  incida  sulla  politica
generale  del  Governo, dopo l'approvazione da parte di una delle due
Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del  Ministro  per  i
rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale puo' definirne l'esame ad un Comitato di Ministri al fine di
definire   la   posizione   del  Governo  durante  l'ulteriore  esame
parlamentare.
  2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1,  e'  presieduto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  da  un Ministro da lui
delegato,  ed  e'  composto  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonche' dal Ministro
del   tesoro,  dal  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno
di  legge,  rispettivamente,  comporti  nuove  o  maggiori  spese   o
diminuzioni   di   entrate,  ovvero  contenga  disposizioni  relative
all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.
  3. Alle sedute del Comitato assiste  il  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario
del Consiglio.
  4.  La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di
particolare rilevanza per  la  politica  generale  del  Governo,  fin
dall'inizio  dell'esame  del  disegno  di  legge  o,  comunque, prima
dell'esame in assemblea.
  5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito  il  Comitato
dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di
legge  di  cui  al  comma 1, definisce l'esercizio delle facolta' del
Governo di cui all'art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga
opportuno, rimette l'esame del disegno  di  legge  al  Consiglio  dei
Ministri.
  6.  Si  applica  all'attivita'  del Comitato di Ministri, in quanto
compatibile, l'art. 4.