Art. 17.
                       Esame degli emendamenti
  1.  La  presentazione di emendamenti a nome del Governo deve essere
autorizzata dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua
delega,  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il Parlamento. Ove gli
emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno  di  legge  o,
comunque,   incidano   sulla  politica  generale  del  Governo,  sono
sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In ogni
caso, qualora gli  emendamenti  comportino  nuove  o  maggiori  spese
ovvero  diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del
Ministro  del  tesoro;  qualora  gli   emendamenti   si   riferiscano
all'organizzazione  ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche,
devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio  e
della  programmazione  economica  e  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica.
  2. Al fine di  definire  la  posizione  del  Governo,  il  Ministro
competente  per  materia  sottopone tempestivamente al Ministro per i
rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,  il testo degli emendamenti di iniziativa parlamentare
rilevanti per la politica generale  del  Governo,  o  che  comportino
sostanziali  modificazioni  all'organizzazione ed al funzionamento di
amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminizioni  di
entrate.