Art. 17. Esame degli emendamenti 1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ove gli emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano sulla politica generale del Governo, sono sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del Ministro del tesoro; qualora gli emendamenti si riferiscano all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. 2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro competente per materia sottopone tempestivamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo, o che comportino sostanziali modificazioni all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminizioni di entrate.