Art. 19.
              Definizione di stabilimento di produzione
  1.   Si  considera  stabilimento  di  produzione  di  oli  minerali
qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui  all'articolo  17,
commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai
sensi  della  nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura
combinata (a). Piu' stabilimenti di produzione, che attuano  processi
di  lavorazione  tra  di  loro  integrati, appartenenti ad una stessa
impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti  ad  imprese  di-
verse  e  che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere
considerati come un solo stabilimento con redazione  di  un  bilancio
fiscale unico.
  2.  Non  si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti
di produzione di oli minerali  gli  stabilimenti  nei  quali  vengono
fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.
  3. Non si considera produzione di oli minerali:
    a)  l'operazione  nel  corso  della  quale  si  ottengono  in via
accessoria piccole quantita' di oli minerali;
    b) l'operazione nel corso della quale  viene  reimpiegato  l'olio
minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su
tale  olio  non  sia  inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio
reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
    c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro  o  con
altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di
un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata,
salvo  che  la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero
che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di  ammontare  superiore  a
quello gia' pagato sui singoli componenti.
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   (a)  Si  porta il testo della nota complementare 4 del capitolo 27
della nomenclatura combinata:
   "4. Per 'trattamento definito', ai sensi delle voci da 2710 a 2712
si intendono le seguenti operazioni:
     a) la distillazione sotto vuoto;
     b)  la  ridistillazione  mediante  un  processo di frazionamento
molto spinto;
     c) il cracking;
     d) il reforming;
     e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
     f) il trattamento che comporta  il  complesso  delle  operazioni
seguenti:  trattamento  all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione  mediante  agenti  alcalini,
decolorazione  e  depurazione mediante terre attive per natura, terre
attivate, carbone attivo o la bauxite;
     g) la polimerizzazione;
     h) l'alchilazione;
     i j) l'isomerizzazione;
     k) la desolforazione con impiego di idrogeno,  limitatamente  ai
prodotti  delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099, che riduca almeno
dell'85% il tenore di zolfo dei  prodotti  trattati  (metodo  ASTM  D
1266-59 T);
     l)  la  deparaffinazione  mediante  un  processo  diverso  dalla
semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 27.10;
     m) il trattamento all'idrogeno,  diverso  dalla  desolforazione,
limitatamente  ai  prodotti delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099,
in cui l'idrogeno  partecipa  attivamente  ad  una  reazione  chimica
realizzata  ad  una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura
superiore a 250 gradi C in presenza di un  catalizzatore.  Non  sono,
invece,  considerati  come  trattamenti  definiti  i  trattamenti  di
rifinitura  all'idrogeno  di  oli  lubrificanti  delle  sottovoci  da
2710.0091  a  2710.0099, aventi in particolare lo scopo di migliorare
il  colore  o  la  stabilita'  (per  esempio,   'hidrofinisching'   o
decolorazione);
     n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle
sottovoci  da 2710.0071 a 2710.0079, purche' tali prodotti distillano
in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il
metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese
le perdite, 30% o piu' a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86,  i
quantitativi  di  prodotti  eventualmente  ottenuti  nel  corso della
distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710.0011 a
2710.0039 oppure da 2710.0041 a 2710.0059, sono  passibili  dei  dazi
doganali previsti per la sottovoce 2710.0079, secondo la specie ed il
valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei
prodotti  ottenuti.  Questa  disposizione  non si applica ai prodotti
ottenuti che sono destinati a  subire  ulteriormente  un  trattamento
definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso
da   quelli  definiti,  entro  un  termine  massimo  di  sei  mesi  e
subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle  autorita'
competenti;
     o)  la  voltolizzazione  ad  alta  frequenza,  limitatamente  ai
prodotti delle sottovoci da 2710.0091 a 2710.0099.
   Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione  preliminare
ai  trattamenti  predetti,  l'esenzione  e'  applicabile  soltanto ai
quantitativi di prodotti  effettivamente  sottoposti  ai  trattamenti
sopra  definiti  ed  a  cui detti prodotti sono destinati; le perdite
sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare
sono ugualmente esenti da dazio".