Art. 22.
                                Vino
  1.  Il  vino,  tranquillo o spumante, e' assoggettato ad accisa con
aliquota riferita ad ettolitro di  prodotto  finito.  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
  2. Si intendono per:
    a)  "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e
2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera
b), aventi:
    1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per  cento
ma  non  superiore  al  15  per  cento  in  volume,  purche' l'alcole
contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma
non superiore al 18 per cento in volume, purche' siano stati prodotti
senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto  finito  derivi
interamente da fermentazione;
    b)  "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10,
2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
    1) sono presentati in bottiglie chiuse  con  tappo  a  "forma  di
fungo"  tenuto  da  fermagli  o  legacci  o hanno una sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2  per
cento  ma  non  superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole
contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
  3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato  e  consumato
dallo  stesso  produttore,  dai  suoi  familiari e dai suoi ospiti, a
condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.