Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra 1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 2. Si intendono per: a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione; b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonche' i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni: 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume; 3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. 3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita.