Art. 26. Esenzioni 1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare; c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965 (a); e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresi', le condizioni e le modalita' per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perche' divenuti non idonei al consumo umano. 3. Nell'ambito delle modalita' e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, e' assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius. ___________________ (a) La direttiva n. 65/65/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea il 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965, concerne il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali. Tale direttiva e' stata recepita con decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991.