Art. 26.
                              Esenzioni
  1.  L'alcole  e  le  bevande alcoliche sono esenti da accisa quando
sono:
    a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
    b) denaturati con denaturanti speciali  approvati  dal  Ministero
delle  finanze  ed  impiegati  nella  fabbricazione  di  prodotti non
destinati al consumo umano alimentare;
    c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
    d)  impiegati  nella  fabbricazione  di  medicinali  secondo   la
definizione  di  cui  alla  direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26
gennaio 1965 (a);
    e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il
prodotto finale non contenga alcole;
    f)  impiegati  nella   produzione   di   aromi   destinati   alla
preparazione  di  prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi
un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento  in
volume;
    g)   impiegati   direttamente   o  come  componenti  di  prodotti
semilavorati destinati alla  fabbricazione  di  prodotti  alimentari,
ripieni  o  meno,  a  condizione  che  il contenuto di alcole non sia
superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di  prodotto  per  il
cioccolato  e  a  litri  5  di alcole puro per 100 kg di prodotto per
altri prodotti;
    h) impiegati come campioni per analisi, per prove  di  produzione
necessarie o a fini scientifici;
    i)  utilizzati  nella fabbricazione di un componente non soggetto
ad accisa ai sensi del presente decreto.
  2. Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita'  e  le  condizioni  per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo, anche mediante  restituzione  dell'imposta  pagata
che  puo'  essere  effettuata  con la procedura di accredito prevista
dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresi', le
condizioni  e  le  modalita'  per  il rimborso delle accise pagate su
prodotti che vengono ritirati dal mercato perche' divenuti non idonei
al consumo umano.
  3. Nell'ambito delle modalita' e condizioni per l'attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente articolo, fino al 31 luglio 1996,
l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui  al  codice  NC
2209,  e'  assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per
ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius.
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   (a)  La  direttiva  n.  65/65/CEE  adottata  dal  Consiglio  della
Comunita'  economica  europea  il  26  gennaio 1965, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965,
concerne   il   ravvicinamento   delle    disposizioni    legislative
regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali.
Tale  direttiva  e'  stata recepita con decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15
giugno 1991.