Art. 13. Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad: 1) emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano; 2) presentare al proprio ufficio tributario le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie; 3) trasmettere un esemplare della fattura restituito dall'ufficio tributario, all'acquirente italiano.