Art. 13.
  Gli  operatori  economici  sammarinesi  i  quali  cedono  beni   ad
operatori  economici  ovvero  enti  non commerciali muniti di partita
IVA, anche se agiscono  nell'esercizio  di  attivita'  istituzionali,
aventi  sede,  residenza  o  domicilio nella Repubblica italiana sono
tenuti ad:
   1) emettere fattura in tre esemplari,  indicando  sia  il  proprio
numero  identificativo  sia  quello della partita IVA del cessionario
italiano;
   2)  presentare  al  proprio  ufficio  tributario  le  tre  fatture
accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
   3)  trasmettere un esemplare della fattura restituito dall'ufficio
tributario, all'acquirente italiano.